Tempi di accertamento sotto osservazione: saranno probabilmente le Sezioni unite della Corte di cassazione a sciogliere i nodi su due questioni recentemente poste all’attenzione del primo presidente da altrettante ordinanze di rimessione. E in entrambi i casi la tematica ruota attorno ai termini entro cui può essere svolta l’attività accertativa dell’Agenzia, a dimostrazione di come le regole ordinarie siano insufficienti a risolvere situazioni che sino ad ora i singoli uffici hanno trattato nel modo a sé più favorevole.
I costi pluriennali
La prima ordinanza (10701 del 5 giugno scorso) riguarda il termine di decadenza del potere di accertamento in presenza di oneri pluriennali che nascono da un’unica fattispecie, come accade (ad esempio ma non solo) per gli ammortamenti. La domanda è: come applicare in questo caso l’articolo 43 del Dpr 600/73 che, attualmente, impone la notifica degli avvisi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione?
La Suprema corte individua due distinti orientamenti.
Secondo il primo (pronunce 2899/2019 e 9993/2018) il termine resta ancorato all’anno di sostenimento della spesa, a nulla rilevando che questa poi origini delle quote annuali di costo (interpretazione osteggiata dall’ordinanza di rimessione, ma spesso accolta dalla giurisprudenza di merito, si vedano Ctr Lombardia 4293/19/2019, Ctp Lecco 75/02/2019, Ctr Piemonte 1140/01/2015 e Ctp Reggio Emilia 36/03/2013). In questa ipotesi non assumerebbe rilevanza il principio di autonomia del periodo d’imposta, che, invece, condiziona altre pronunce più risalenti (ad esempio 15178/2010 e 12880/2008), le quali delineano una “ultrattività” dell’obbligo di conservazione documentale (fatture di acquisto) da parte del contribuente (in senso contrario: 9834/2016) che va “testato” con riferimento all’articolo 8, comma 5 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000, si veda la Norma di comportamento Aidc 200/2017).
Il tema, quindi, è assai delicato, ed i principi che verranno fissati riguarderanno non solo le imprese (e non solo la ripartizione di costi a utilità pluriennale, si pensi, ad esempio, alla deduzione di perdite o svalutazione su crediti sorti molti anni addietro), ma anche i contribuenti “privati”, riguardo ai quali è emblematico – e di stretta attualità con il superbonus del 110% – il caso delle detrazioni decennali o quinquennali per i vari bonus edilizi (Ctr Lombardia 2597/40/2015).
Accertamenti e rimborsi Iva
Il secondo prospettato rinvio alle Sezioni unite riguarda la possibilità che i termini decadenziali Iva (articolo 57, Dpr 633/72) si applichino unicamente alle attività di accertamento e non anche a quelle di rimborso (ordinanza n. 15525 depositata il 21 luglio scorso).
Se è vero che già le Sezioni unite hanno affermato che i termini decadenziali non valgono quando è l’amministrazione finanziaria ad avere un debito verso il contribuente (pronuncia 5069/2016), e che questo orientamento risulta prevalente nella giurisprudenza di legittimità (20122/2019 e 3096/2019), non si può d’altra parte negare che l’Iva, in quanto tributo armonizzato, è soggetta al principio di neutralità, principio che potrebbe essere gravemente leso laddove fosse concesso al Fisco di contestare senza alcun termine il diritto di credito del contribuente.
In entrambi i casi la Corte si pone il problema di applicare correttamente il principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenze 280/2005 e 107/2003, ordinanze 352/2004 e 247/2011) in base al quale il contribuente non può essere assoggettato sine die all’azione esecutiva del Fisco. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza prevalente ha già “bocciato” i tentativi dell’Agenzia di considerare i termini di accertamento:
a) dall’anno di utilizzo della perdita riportabile in luogo di quello della sua insorgenza (Ctp Milano 5078/13/2018 e 199/40/2013, Ctp Reggio Calabria 217/4/2016, Ctr Piemonte 1332/31/2014);
b) dall’anno di utilizzo di un credito fiscale in luogo di quello in cui si è generato (n. 3098/2019).
Vedremo quali saranno le decisioni sui temi ora sollevati.

