Per il calcolo della superAce al 15% sono ancora da chiarire le modalità di applicazione delle riduzioni e delle sterilizzazioni antielusive. La coesistenza, nell’esercizio 2021, tra l’Ace ordinaria e quella potenziata impone di stabilire con quali criteri questi elementi devono essere imputati a decremento dell’una o dell’altra agevolazione.

L’Ace potenziata si affianca e non sostituisce l’agevolazione ordinaria, che continuerà ad applicarsi sull’incremento patrimoniale stratificatosi dal 2011 al 2020, nonché sulle ricapitalizzazioni 2021 eccedenti i 5 milioni.

Occorre dunque individuare un metodo con cui sottrarre dall’una o dall’altra base di calcolo le diverse sterilizzazioni previste dalla norma: incrementi di titoli non partecipativi, apporti alle controllate, acquisti di aziende e partecipazioni da società del gruppo. Questi importi potrebbero essere allocati prioritariamente agli incrementi ante 2021, oppure a quelli di questo esercizio, oppure ancora ad entrambi gli strati con criterio proporzionale.

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