Adempimenti

Superbonus del 110%, lavori con maggioranza semplificata in condominio

Deliberazioni valide se approvate con i voti della maggioranza degli intervenuti e di almeno un terzo del valore dell’edificio

di Annarita D'Ambrosio

Fugato ogni dubbio. Il dl Agosto ha risposto a uno degli interrogativi, legati all’applicazione del superbonus 110% in condominio, che più aveva fatto discutere: le maggioranze assembleari per l’ok ai lavori.

Sufficiente la maggioranza semplice. Il decreto introduce un comma 9 bis alle previsioni dell’articolo 119 della legge 77/2020: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».

Una notizia importante che va incontro soprattutto al fattore tempo.

Il beneficio del superbonus scade il 31 dicembre 2021 e le assemblee condominiali, nella gran parte dei casi, non si riuniscono da febbraio scorso. Rendere la procedura di approvazione assembleare più snella è pertanto fondamentale per guadagnare tempo. Eppure molti ritenevano necessario un quorum più elevato: una robusta corrente dottrinale individuava la soluzione nell’articolo 1108 del Codice civile, relativo alle innovazioni e agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.In tal caso sarebbe stata necessaria la maggioranza dei partecipanti alla comunione, cioè, i due terzi del valore complessivo, sia in prima, sia in seconda convocazione. Secondo questa corrente, il superbonus è anche un finanziamento infatti e quella dei 2/3 è anche la maggioranza che si applica (e che le banche - nella gran parte - richiedono) per finanziare i condominii.

A prevalere, invece, è stata un’altra considerazione: gli interventi del superbonus 110% sono senz’altro una innovazione, in quanto determinano un contenimento del consumo energetico dell’edificio, e le maggioranze previste in questo caso sono speciali. Le fissa l’articolo 1120, comma 2, numero 2 del Codice civile nella maggioranza degli intervenuti in assemblea, maggioranza che rappresenti almeno 500 millesimi.

Siccome, però, il superbonus è vincolato al miglioramento di due classi energetiche da attestare mediante Ape, il quorum può essere ulteriormente ridotto.

È l’articolo 26 della legge 10/91 a consentire questa possibilità. Un aiuto importante ai fini del rispetto dei tempi, come detto, confidando che a settembre ci si possa riunione più agevolmente per deliberare. Molti amministratori si sono già attivati per individuare lavori da proporre in assemblea e ditte in grado di realizzarli.

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