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Il 110% attende certezze sul limite di spesa per i lavori trainati

L'interpretazione ministeriale sostituisce il limite di spesa previsto dalla norma con il limite di detrazione

di Gian Paolo Tosoni

La detrazione del 110% in presenza di interventi di risparmio energetico ed antisismici sta suscitando molto interesse in quanto consente di raggiungere un forte miglioramento delle proprie abitazioni con poca spesa, se consideriamo anche la possibilità della cessione del credito o dello sconto fattura (articolo 119, comma 2, Dl 34/2020).

Ovviamente i dubbi interpretativi non mancano mai, anche se non devono compromettere l'operatività della normativa. Una questione particolare riguarda il limite di spesa sul quale applicare la detrazione del 110% sugli interventi cosiddetti "trainati".
Si tratta di quelli di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013 convertito nella legge n. 90/2013, quali ad esempio:

a) sostituzione degli infissi, schermature solari, nonché sistemi evoluti di termoregolazione e cioè dispositivi multimediali per controllo da remoto;
b) impianti fotovoltaici anche con sistemi di accumulo;
c) micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria stabilita con decreto;
d) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Invece gli interventi trainanti nell'ambito del risparmio energetico sono i seguenti tre:

1) Isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (cappotto) per i condomini. Vale anche su abitazioni unifamiliari o plurifamiliari se l'abitazione dispone di uno o più accessi autonomi all'esterno.
La spesa massima è di 50.000 euro per unità immobiliare singola che si riduce nei condomini a 40.000 euro quando le unità immobiliari sono da due a otto e a 30.000 euro quando le unità immobiliari sono più di otto.
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati ad impianti fotovoltaici.
La spesa massima è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare ridotto a 15.000 euro se le unità immobiliare sono più di otto.
3) Sostituzione dell'impianto di climatizzazione su edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo, con efficienza almeno pari alla classe A con limite di spesa pari a 30.000 euro.

La detrazione sugli interventi trainati, che a regime può essere del 50% o 65%, è aumentata in questa circostanza al 110% essendo previsto direttamente dalla norma.
Sorgono invece dei dubbi in ordine al periodo in cui la detrazione può essere usufruita tenuto conto che la norma non ne parla.
Sopperiscono le indicazioni contenute nella guida “L’Agenzia Informa" in cui viene specificato in un esempio che la detrazione sugli infissi si recupera in cinque anni.
Questo significa che come avviene per la percentuale di detrazione, anche il periodo di recupero della detrazione per gli interventi trainati coincide con quello dei trainanti.

Resta quindi il rebus del limite di spesa. La norma dispone che la detrazione si applica nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Ad esempio per gli infissi, a regime è previsto un limite di spesa di 120.000 euro a cui corrisponde una detrazione al 50% di 60.000 euro.

Applicando la norma alla lettera si dovrebbe ritenere quindi che il limite della detrazione è di 132.000 euro cioè il 110% di 120.000. Ma qui è la stessa legge non chiara in quanto il 110% determina una detrazione e quindi il richiamo alla spesa è improprio.

Quindi, si dovrebbe ragionare sull'importo della detrazione originaria che è di 60.000 euro e pertanto la detrazione al 110% dovrebbe risultare di 66.000.

Invece nell'allegato 1 al decreto ministeriale sulle asseverazioni viene indicato l'importo di 54.545 euro che moltiplicato per il 110% risulta di 60.000 euro che è il limite della detrazione per gli infissi stabilito dalla norma originaria.

La procedura non convince poiché l'interpretazione ministeriale sostituisce il limite di spesa previsto dalla norma con il limite di detrazione.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.
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