Le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità concorrono al limite massimo di spesa ammesso al superbonus previsto per ciascuna tipologia di intervento agevolabile. Nel caso di condomino moroso l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale. Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per il superbonus (articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020). Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 30/E/2020 dell’Agenzia sul superbonus del 110 per cento.
Il terzo settore
Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) possono fruire del auperbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.
Iacp
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per lo sconto in fattura, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
L’accesso autonomo
Il documento di prassi chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Interventi trainanti e trainati
La circolare 30/E affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del Dl 34/2020.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico in base al comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
Interventi di isolamento termico
Le spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio rientrano nel superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.

