Relativamente ai bonus edilizi, le spese sostenute dai committenti per i servizi di mero coordinamento amministrativo di queste agevolazioni (e di mero coordinamento finanziario, quando erano possibili lo sconto in fattura o la cessione del credito), non sono detraibili. Tuttavia, l’amministrazione finanziaria non può disconoscerne la detrazione, se non dimostra in modo puntuale che il recupero fiscale riguarda esclusivamente tali attività. Pertanto, è irrilevante che l’impresa appaltatrice pura si sia presentata, contrattualmente e/o commercialmente, come general contractor, che non disponga di una propria azienda in grado di eseguire i lavori e debba quindi necessariamente affidarli in subappalto ovvero che abbia rifatturato al committente importi superiori rispetto a quelli delle fatture ricevute dai propri subappaltatori; il prezzo di appalto, infatti, pienamente detraibile, comprende sempre il normale margine dell’appaltatore per l’ordinario coordinamento delle opere affidate in subappalto. Sono questi i chiarimenti contenuti nella risoluzione del 29 aprile 2026, n. 17, relativa al superbonus ed estendibile agli altri bonus edilizi.
Il general contractor e i bonus edilizi
L’agevolazione fiscale cosiddetta «superbonus», che ha permesso la detrazione del 110-90-70-65%, è durata dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2025, eccezione fatta per la proroga fino alla fine del 2026 del 110% limitatamente agli interventi effettuati nelle zone terremotate (articolo 119, comma 8 ter.1, Dl 19 maggio 2020, n. 34). In particolare, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016 nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dove...


