Quando gli interventi agevolati mediante il superbonus riguardano solo le parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso, la plusvalenza imponibile deve essere limitata alla quota di incremento di valore effettivamente riconducibile agli interventi agevolati e non alla differenza tra il prezzo di vendita e costo storico. Conseguentemente, l’imposta sostitutiva del 26% va applicata nei limiti dell’aumento di valore imputabile ai lavori condominiali agevolati...
Riproduzione riservata Ⓒ

