Iva

Nuove regole per la territorialità degli eventi in streaming e regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese
Dlgs 13 novembre 2024, n. 180 ( GU 30 novembre 2024, n. 281)

Il Dlgs, in attuazione di due direttive (n. 2022/542/Ue e n. 2020/285/Ue), introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alcune novità in ambito Iva.

1) Come previsto dalla direttiva 5 aprile 2022, n. 2022/542/Ue, vengono introdotti nell’ordinamento nazionale i nuovi criteri di territorialità degli eventi resi in streaming, o comunque resi in forma virtuale, e dei relativi servizi di accesso.

Le modifiche sono inserite nell’articolo 7-quinquies, Dpr 633/1972 che, alla lettera a), già contempla le prestazioni verso privati (rapporto B2C) relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi accessori, come pure l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché i servizi accessori. Detti servizi B2C si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Le novità riguardano i predetti servizi (inclusi quelli accessori) allorché siano riferiti ad attività che sono trasmesse in streaming o, in altro modo, rese virtualmente disponibili. In questa ipotesi la nuova regola di territorialità stabilisce che le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è ivi domiciliato oppure se è ivi residente senza domicilio all’estero (articolo 54, direttiva 2006/112/Ce, come modificata dalla direttiva 2022/542/Ue).

Ad esempio, un corso di formazione reso da un soggetto passivo stabilito in Italia verso un privato consumatore francese avrà rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia se il corso è tenuto in Italia, mentre un corso virtuale assumerà rilevanza territoriale in Francia (nel luogo in cui è domiciliato il consumatore).

La modifica riguarda anche le prestazioni – previste nel medesimo articolo 7-quinquies, lettera b), per servizi resi nei rapporti B2B – di accesso (questi ultimi definiti dall’articolo 32, Regolamento 282/2011; cfr. anche Corte di Giustizia Ue 13 marzo 2019, causa C-647/17) a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi connessi con l’accesso. Dette prestazioni rilevano nel territorio dello Stato quando sono ivi svolte le manifestazioni a cui si accede con il biglietto. La novità consiste nell’espungere da tale criterio le prestazioni di accesso ad eventi in cui la presenza è virtuale: in tal caso si applica la regola generale di cui all’articolo 7-ter, lettera a), Dpr 633/1972, secondo cui le prestazioni sono effettuate nel territorio dello Stato se è ivi stabilito il soggetto passivo committente.

Ad esempio, i servizi di accesso ad una manifestazione ricreativa svolta in Italia, resa da una società italiana verso un’impresa spagnola, assume rilevanza territoriale in Italia, luogo di svolgimento dell’evento. Se la presenza a quest’ultimo, però, fosse solo virtuale, cambia la regola di territorialità e la prestazione relativa al diritto di accesso assumerà rilievo in Spagna (luogo in cui è stabilito il committente, regola delle prestazioni «generiche»).

2) In attuazione della direttiva 18 febbraio 2020, n. 2020/285/Ue, viene introdotto, nel Dpr 633/1972 (nuovo Titolo V-ter), il regime transfrontaliero di franchigia. Esso si applica alle piccole imprese di un altro Paese Ue che operano in Italia e alle piccole imprese italiane che operano in un altro Paese Ue. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia è esonerato dall’effettuazione degli adempimenti Iva, ad eccezione della certificazione dei corrispettivi e della conservazione dei documenti. La fattura può essere anche emessa in forma semplificata. Detto regime – fruibile dai soggetti aventi un volume d’affari non superiore a 100mila euro nella Ue e un volume non superiore alla soglia stabilita da ciascun Paese membro per tale regime (in Italia, la soglia è fissata in 85mila euro) – non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto.

Riforma fiscale

Sanzioni, tributi erariali minori e giustizia tributaria: pubblicati i Testi Unici
Dlgs 5 novembre 2024, n. 173 e n. 174 e 14 novembre 2024, n. 175 ( SO n. 40 alla GU 28 novembre 2024, n. 279)

In attuazione della legge Delega per la Riforma fiscale – nel caso, articolo 21, legge 111/2023 – sono stati emanati tre decreti per il riordino delle disposizioni regolatrici del sistema tributario.

In particolare, si tratta del:

- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs 173/2024), che recepisce il decreto attuativo della riforma in materia di sanzioni (Dlgs 87/2024);

- Testo Unico dei tributi erariali minori (Dlgs 174/2024), che include – all’articolo 62 e seguenti – le disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali (cd. web tax);

- Testo Unico della giustizia tributaria (Dlgs 175/2024), che recepisce i decreti attuativi della riforma (tra essi, i Dlgs 219/2023, Dlgs 220/2023 e Dlgs 87/2024).

L’entrata in vigore dei decreti appena emanati è fissata al 1° gennaio 2026.

Agevolazioni

Bonus Sud: percentuale del credito d'imposta spettante per gli investimenti 2023
Provvedimento agenzia delle Entrate 28 novembre 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 28 novembre 2024)

L'articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023, un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Per gli investimenti realizzati nel 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è riconosciuto nell'ambito del Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura.

Con il provvedimento agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024, n. 387400 – emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, Dl 15 maggio 2024, n. 63 – sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Il paragrafo 4.3 del provvedimento citato ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d'imposta richiesto per la percentuale resa nota con apposito provvedimento dell'agenzia. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

In considerazione del fatto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 è risultato pari a 27.204.974 euro, a fronte di 90 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa, con il provvedimento in esame viene reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo di credito richiesto.

Ricordiamo che, per poter fruire del credito d'imposta, va indicato nel modello F24 l'importo da utilizzare in compensazione in corrispondenza del codice tributo 7036, istituito con la risoluzione agenzia delle Entrate 26 novembre 2024, n. 56/E.

Agevolazioni

Superbonus per i meno abbienti: contributo a fondo perduto in misura piena
Provvedimento agenzia delle Entrate 29 novembre 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 29 novembre 2024)

L’articolo 1, comma 2, Dl 29 dicembre 2023, n. 212 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del 70% (articolo 119, comma 8- bis, primo periodo, Dl 19 maggio 2020, n. 34), per interventi che entro il 31 dicembre 2023 avevano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, e che si trovano in particolari condizioni reddituali (reddito non superiore a 15mila euro; cfr. articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, Dl 34/2020). Con il Dm 6 agosto 2024 sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Con provvedimento agenzia delle Entrate 18 settembre 2024, n. 360503 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto in oggetto; in particolare, è stato previsto che l’istanza poteva essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024.

Al termine del periodo di presentazione, l’agenzia delle Entrate ha proceduto a ripartire le risorse finanziarie (stabilite dall’articolo 9, comma 3, Dl 18 novembre 2022, n.176) sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate (pari a 16.441.000 euro), con il provvedimento in esame viene stabilito che la percentuale spetta nella misura del 100%.

Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l’agenzia delle Entrate provvederà a recuperarlo in base alle disposizioni contenute nell’articolo 38-bis, Dpr 600/1973. È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

Riscossione

Secondo acconto d'imposta 2024: differimento del termine di versamento

Il Mef ha comunicato che, nell'ambito della conversione in legge del decreto Collegato alla legge di Bilancio 2025 (Dl 19 ottobre 2024, n. 155), è stata prevista la possibilità di differire al 16 gennaio 2025 il versamento del secondo acconto delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2024.

Resta fermo il termine (2 dicembre 2024) per il versamento dei contributi previdenziali.

La possibilità è concessa alle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 170mila euro nel periodo d'imposta 2023.

Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il suddetto termine, ovvero in 5 rate mensili, a decorrere dal 16 gennaio 2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 20, comma 2, Dlgs 241/1997.

La formulazione utilizzata nel testo, che dovrebbe apparire nella legge di conversione, è del tutto analoga a quella adottata dal legislatore lo scorso anno, per cui valgono – con gli opportuni adattamenti dei termini di scadenza – i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 9 novembre 2023, n. 31/E.

Quanto alla rateizzazione degli acconti, anche la legge di Delega per la Riforma fiscale prevede la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti a titolo di saldo e di acconto dell'Irpef dovuta da lavoratori autonomi e imprenditori individuali (articolo 5, comma 1, lettera f), numero 1), legge 111/2023).

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di ottobre 2024
Comunicato Istat ( GU 23 novembre 2024, n. 275)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (120,1 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +0,8%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,5%.

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