Imposte

Tamponi Covid in farmacia esenti Iva

La precisazione nell’interpello 354. Diramata anche la risposta a consulenza 5 sulle soluzioni idroalcoliche

di Benedetto Santacroce

Le prestazioni relative a tamponi antigenici o a test sierologici erogati dalle farmacie a prescindere dall’intervento di personale medico o infermieristico sono, ai fini Iva, esenti con diritto a detrazione. Le cessioni di soluzioni idroalcoliche rispettano la finalità sanitaria e quindi sono di per sé esenti da Iva fino a quando la destinazione alimentare o cosmetica non risulta dalla natura dell’acquirente o dal suo settore di attività.

Con queste due posizioni, rispettivamente espresse dalla risposta 354/2021 e dalla consulenza giuridica 5/2021, l’agenzia delle Entrate ritorna sul tema degli esoneri Iva connessi alla pandemia Covid-19 per chiarire ulteriormente la portata oggettiva e non soggettiva delle relative disposizioni che, create nel pieno dell’emergenza, non sono a dire il vero assolutamente chiare e univoche.

In particolare, per quanto riguarda la risposta 354/2021 l’Agenzia, oltre a ribadire che le prestazioni di servizio esonerate da Iva dall’articolo 1, comma 452, della legge 178/2020 sono solo quelle direttamente connesse alla cessione di strumentazione per diagnostica Covid-19 in vitro nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva 98/79/CE e in conformità ai codici Taric individuati dall’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) con la circolare 9/D/2021, afferma che tale esenzione è speciale e prevale, sempre, su quella generale dell’articolo 10 del Dpr 633/72. Per quanto riguarda poi la consulenza giuridica 5/2021 l’Agenzia ribadisce in modo chiaro che la finalità sanitaria, sottesa ai beni elencati nell’articolo 124 del Dl 34/2020, è da ritrovarsi in via generale e in modo oggettivo nella natura dei beni e non nella finalità che gli stessi possono avere al momento della destinazione finale.

Questa precisazione porta con sé due conseguenze la prima è che le cessioni precedenti all’individuazione della destinazione finale sono comunque esonerate; la seconda è che in sede di verifica per individuare l’utilizzo non sanitario della soluzione idroalcolica è possibile, se non desumibile dalla natura del cessionario o dal settore di attività, produrre ogni altro documento utile.

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