Il mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dà diritto solo alla riduzione al 20% della Tari dovuta, e non alla completa esenzione, senza che possa assumere significato la transitorietà o meno del mancato espletamento del servizio da parte dell’amministrazione pubblica. Così la Cassazione con l’ordinanza n. 5887, del 15 marzo 2026, ha accolto il ricorso della società concessionaria incaricata dal Comune dell’accertamento e della riscossione della Tari, nel contenzioso...

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