1. In sintesi

Al regime di adempimento collaborativo possono aderire i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili adottati), inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario (“Tax control framework” o “Tcf”).

L’adempimento collaborativo prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra i requisiti soggettivi si cita il volume d’affari/ricavi non inferiore a 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro, a partire dal 2028.

Il Tcf dovrà essere certificato dalla nuova figura del professionista indipendente abilitato, avvocato o dottore commercialista iscritto da almeno 5 anni all’albo ed in possesso di specifici requisiti previsti dal Dm 12 novembre 2024 (qui esaminato), previa iscrizione in un apposito elenco tenuto dai rispettivi Consigli nazionali sulla base di un emanando regolamento.

In attesa del regolamento degli Ordini degli avvocati e dei Dottori commercialisti il citato Dm 212 del 12 novembre scorso ha stabilito le modalità ed i requisiti per l’abilitazione al rilascio della certificazione del sistema dirilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Avvocati e dottori commercialisti, in presenza di determinati requisiti, potranno certificare che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale possiede gli specifici requisiti di norma ed è coerente con le linee guida approvate con il provvedimento del 10 gennaio 2025.

2. Professionisti certificatori, i requisiti di onorabilità e professionalità...

L’attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (articolo 4, comma 1 -bis del Dlgs 128/2015) è riservata ai predetti soggetti (già in possesso di una specifica professionalità) iscritti:

• nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi;

• all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni;

• in possesso dei requisiti, definiti all’articolo 2 del Dm 12 novembre 2024, di onorabilità (nessuna condanna penale definitiva per alcuni reati, nessuna causa di esclusione di cui all’articolo 94, comma 2, del Dlgs 36/2023 e nessuna causa di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell’articolo 2382 del Codice civile) e professionalità in materia di: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione e in materia di diritto tributario. I requisiti di professionalità sono attestati dall’Ordine professionale di appartenenza e devono essere inclusi dal professionista nella domanda di iscrizione all’elenco insieme ad altre dichiarazioni sostitutive di certificazione.

3. ... e quelli di indipendenza

Uno dei requisiti più rilevanti è quello dell’indipendenza (articolo 4 del Dl 12 novembre 2024), rispetto al committente, del professionista certificatore il quale i) non deve essere coinvolto in alcun modo nel processo decisionale, e ii) deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette.

In sintesi, oltre agli usuali punti relativi alle cariche sociali (estesi anche alle società con rapporti di controllo all’interno del gruppo), ai rapporti di parentela/affinità rispetto ad amministratori o sindaci o di collaborazione professionale o di natura patrimoniale nel biennio precedente (con estensione a parenti/affini con analoghi legami rispetto all’incaricante), si segnalano i seguenti due, piuttosto ampi nella casistica e stringenti nel merito:

• sussistenza di rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità ovvero a forme di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante, o con qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della certificazione;

• sussistenza di rischi di autoriesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell’ambito del sistema integrato stesso.

4. La preparazione, i compiti e gli adempimenti del professionista

Il professionista, prima di accettare un incarico di certificazione del Tcf, deve valutare e documentare (articolo 5 del Dm 12 novembre 2024):

a) l’iscrizione nell’elenco tenuto dai Consigli nazionali degli ordini professionali;

b) l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, l’eventuale adozione di idonee misure per mitigarli;

c) l’affidabilità organizzativa e tecnica, anche in termini di disponibilità di tempo, risorse necessarie e competenze professionali

L’attestazione del certificatore deve validare la rispondenza del Tcf rispetto alla norma base e la sua coerenza con le linee guida di cui all’articolo 4, comma 1 -quater, del Dlgs 128/2015 ed al provvedimento 10 gennaio 2025, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell’impresa.

Per raggiungere quest’obiettivo, il professionista deve valutare i processi di controllo del rischio fiscale e le relative mitigazioni con tre fasi di approfondimento (articolo 6 del Dm 12 novembre 2024):

a) definizione del perimetro (identificazione dei processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali);

b) valutazione dell’impostazione del sistema, anche attraverso interviste agli attori coinvolti ed esami documentali volti a ripercorrere il flusso di processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo;

c) valutazione di efficacia del sistema (con cadenza almeno triennale), attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.

Specifiche regole sono inoltre previste in presenza di una pluralità di soggetti appartenenti al medesimo gruppo d’imprese.

5. Il rilascio della certificazione

Alla fine dell’attività, il professionista rilascia la certificazione, che ha durata triennale e deve essere conservata in originale, che deve contenere gli elementi previsti dall’articolo 7 del Dm 12 novembre 2024, tra cui la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell’affidabilità del Tcf e l’indicazione delle azioni correttive da attuare.

6. La check list operativa per la certificazione del Tcf

Di seguito una sintetica check list operativa per la predisposizione della certificazione dal punto di vista del professionista (vedasi il Dm 12 novembre 2024).

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