Imposte

Tax credit affitti più ampio, ma solo con affari dimezzati

Cade il limite del C/1 ed entra anche l’affitto d’azienda, ma serve un calo del 50% di fatturato o corrispettivi

Bonus locazioni commerciali ampio con il varo del decreto Rilancio, mercoledì sera in Consiglio dei ministri. Dato, peraltro, che le nuove disposizioni operano avendo a riferimento anche lo scorso mese di marzo, si assiste ad una sovrapposizione di agevolazioni tenendo conto che lo stesso periodo era stato interessato anche dal cosiddetto “bonus botteghe” di cui all'articolo 65 del decreto “cura Italia”.

I soggetti
Il nuovo bonus riguarda soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Per le strutture alberghiere è irrilevante il volume dell'anno precedente.

Possono accedere al credito d'imposta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali. Ricordiamo che il bonus disciplinato dal Dl 18/2020 riguardava solo i soggetti esercenti attività d'impresa con il limite che la loro attività non rientrasse tra quelle ritenute “necessarie” di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm del 11 marzo scorso.

Il credito del 60%
Ai soggetti interessati compete un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Nel nuovo bonus gli immobili devono semplicemente essere «immobili ad uso non abitativo» e non esclusivamente C/1 come invece era previsto in relazione al bonus locazioni previsto dall'articolo 65 del Dl 18/2020.

Il credito del 30%
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, si prevede un credito d'imposta nella misura del 30% dei relativi canoni. Si supera così il rigido schema della necessaria presenza di un contratto di locazione immobiliare (C/1) come era previsto nell'articolo 65 del Dl 18/2020.

Il periodo interessato
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per fruire del bonus, quindi, occorre aver corrisposto il canone. Il Dl, in pratica, prevede espressamente quello che in relazione al bonus locazioni di marzo, l’Agenzia aveva precisato in via interpretativa nella circolare 8/E/2020.

La condizione di accesso
Il nuovo credito d'imposta è però condizionato al fatto che gli interessati, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

La fruizione del bonus, quindi, presuppone una nuova verifica preventiva rispetto a quanto, invece, era previsto per il bonus locazione di marzo in cui l'accesso non era condizionato ad una diminuzione minima del fatturato.

La cessione del credito
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Il credito può anche essere ceduto al locatore o concedente a fronte di uno sconto sull'ammontare sul canone da versare. Viene opportunamente precisato che il credito non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Dl 18/2020 in relazione alle medesime spese sostenute.

L'attuazione delle disposizioni è demandata, ad ogni buon conto, al varo di uno specifico provvedimento da parte del direttore delle Entrate.

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