Come ogni anno, le software house di area fiscale associate ad AssoSoftware in questo periodo sono al lavoro per adeguare le funzioni di estrazione dei dati dagli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili/leasing e di compilazione automatica dei righi presenti nel quadro RU dei modelli Redditi 2026, in relazione ai crediti d’imposta spettanti per investimenti in beni strumentali nuovi. Va detto in premessa che quest’anno il quadro RU dei modelli Redditi 2026 non presenta sostanziali modifiche rispetto allo scorso anno, perlomeno con riferimento alle modalità di compilazione dei righi dedicati a tali tipologie di crediti d’imposta.
Nel quadro RU di tutti i modelli Redditi 2026 dovranno quindi essere riepilogati i crediti d’imposta maturati in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi:
- effettuati nel corso del periodo d’imposta (il 2025 se l’esercizio è solare);
- effettuati oltre il periodo d’imposta, qualora vi sia stato nel periodo d’imposta il versamento di un acconto almeno pari al 20% del prezzo di acquisto.
In particolare, il rigo RU5 prevede l’indicazione:
- in colonna 1, dei crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta;
- in colonna 2, dei crediti d’imposta maturati oltre il periodo d’imposta.
L’esposizione dovrà essere effettuata con riferimento ai soli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (codice 2L), previsti dall’articolo 1, comma 1057 bis, della legge 178/2020 e dall’articolo 1, comma 446, della legge 207/2024.
Sul modello Redditi 2026 non risulta infatti più possibile indicare beni immateriali di cui all’Allegato B (codice 3L), non essendo più spettante per il 2025 alcun credito d’imposta in relazione a tale tipologia di investimenti. A tal fine è stato introdotto uno specifico controllo bloccante nelle specifiche tecniche in corrispondenza del rigo RU5, colonna 3.
Seppur residuale, merita di essere segnalato il caso dei soggetti con esercizio lungo 2024/25 (non solare), ossia iniziato nel 2024 e concluso il 31/12/2025, che hanno effettuato nel corso del 2024 investimenti in beni immateriali agevolabili di cui all’Allegato B.
Dovendo tali soggetti utilizzare la nuova modulistica Redditi 2026, essi potranno comunque compilare il rigo RU5 colonne 1 e 3, essendo prevista a livello di specifiche tecniche la possibilità di indicare il codice 3L, ma solo se il periodo d’imposta inizia prima del 01/01/2025.
Nel rigo RU5 occorrerà indicare i crediti d’imposta spettanti con riferimento:
- agli investimenti effettuati nel corso del 2025 (RU5, colonna 1);
- agli investimenti effettuati nel corso del 2025, con acconto del 20% versato entro il 31/12/2024, che avrebbero dovuto essere inseriti nella dichiarazione Redditi 2025 (AF24), ma che non sono stati ivi indicati per carenza delle relative istruzioni (RU5, colonna 1)
- agli investimenti effettuati nel corso del 2026, fino al 30/06/2026, con acconto del 20% versato entro il 31/12/2025 (RU5, colonna 2).
Nessuna novità per quanto riguarda il rigo RU12, in cui va indicata la riduzione del credito per rinuncia all’interconnessione. Ricordiamo che le istruzioni precisano che il credito d’imposta residuo, riportato dalla dichiarazione riferita all’esercizio precedente, può essere oggetto di riduzione a seguito della perdita totale o parziale del diritto di fruizione, ad esempio, in caso di revoca o di decadenza.
Ciò si può verificare, ad esempio:
- per effetto del cosiddetto recapture, nel caso di cessione del bene nel periodo di sorveglianza;
- nel caso di rinuncia all’interconnessione, qualora si sia utilizzata l’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta, in attesa dell’avvenuta interconnessione, ed essendo quindi stato compilato il rigo RU5 con il credito d’imposta pieno (Faq dell’Agenzia del 13/09/2022).
Per quanto riguarda i righi RU130 e RU140 relativi agli investimenti in beni strumentali 2025, in essi vanno rispettivamente indicati:
- l’importo degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta;
- l’importo degli investimenti effettuati oltre il periodo d’imposta, a seguito di versamento di acconto pari ad almeno il 20% del prezzo di acquisto.
Di fatto in essi vanno riportati gli investimenti per i quali i relativi crediti d’imposta sono stati indicati nel rigo RU5, rispettivamente in colonna 1 e in colonna 2.


