A ridosso della scadenza di lunedì 15 novembre per la comunicazione delle spese sostenute, la circolare 14/E/2021 fornisce i chiarimenti sul credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo disciplinato dall’articolo 36-bis del Dl 41/2021 (decreto Sostegni).

L’Agenzia considera eleggibili le seguenti macro categorie di spese (con una descrizione dettagliata per ciascuno): costi per il personale; costi di ospitalità; costi di produzione; costi di gestione spazi; costi di pubblicità e promozione; formazione; investimenti ammortizzabili; costi generali; estero; circo e spettacolo viaggiante.

Il tax credit interessa quei soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato nell’anno 2020 di almeno il 20% rispetto al 2019. L’agevolazione è pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione di attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Rientrano tra i beneficiari coloro che operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

La norma non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività e, pertanto, possono usufruire del tax credit anche coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato richiesto operando il ragguaglio ad anno.

È necessario che l'ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20 per cento rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019. L’Agenzia conferma, ai fini della modalità di calcolo per la verifica della riduzione del fatturato, i principi espressi nelle circolari del 13 giugno 2020, n. 15/E, del 21 luglio 2020, n. 22/E, del 20 agosto 2020, n. 25/E e del 14 maggio 2021, n. 5/E, in tema di contributi a fondo perduto.

In caso di contestuale esercizio di una o più attività agevolate e di altre attività, ai fini della verifica della riduzione del fatturato occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell'esercizio delle attività agevolate.

I soggetti interessati devono fare riferimento alle regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Il credito di imposta:
• non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
• non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
• non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Il tax credit è soggetto alla normativa sugli aiuti di Stato e pertanto si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, la cui operatività è attualmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

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