Un appuntamento con la fatturazione elettronica che non dovrebbe incontrare ostacoli davanti a sè è quello che riguarda il tax free shopping, all’avvio dal 1° settembre 2018. Ad essere interessate sono tutte le cessioni di beni a favore del turista extracomunitario che effettua nel territorio acquisti di alcune tipologie di beni a determinate condizioni (articolo 38-quater del Dpr 633/1972): come previsto dal rinnovato articolo 4-bis del Dl 193/2016, l’emissione delle relative fatture dovrà avvenire in modalità elettronica.

La nuova modalità interesserà tutte le vendite effettuate nei confronti di soggetti privati, domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, di beni per un importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) e destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale. Queste cessioni possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente o con il diritto a richiederne il rimborso. Basta che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell’Unione entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

LA SCHEDA / I punti chiave della fattura tax free

Il commerciante italiano può riconoscere lo sgravio Iva a favore dell’acquirente extracomunitario con due diverse modalità.

1.Cedendo il bene senza applicare l’imposta. Il commerciante deve emettere fattura con indicazione, anche successiva all’emissione, ma prima del visto doganale, degli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente); entro quattro mesi deve ottenere l’esemplare della fattura vistato dalla Dogana di uscita dalla Ue e, in caso di mancata restituzione, entro un mese procede alla regolarizzazione dell’operazione.

2.Chiedendo all’acquirente extra Ue il pagamento dell’Iva, con successivo rimborso. Il viaggiatore deve trasportare i beni fuori dall’Ue entro tre mesi dalla cessione e restituisce entro il mese successivo, l’esemplare della fattura vistato dalla Dogana di uscita; il dettagliante, al ricevimento dell’esemplare della fattura di vendita vistata, rimborsa l’Iva all’acquirente (accredito su conto corrente, assegno bancario, eccetera) e a sua volta recupera l’imposta emettendo apposita nota di variazione.

Con il protocollo 54088/RU del 22 maggio 2018, l’agenzia delle Dogane, d’intesa con l’agenzia delle Entrate, ha definito le modalità (tecniche e operative) per l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per questo particolare settore Iva.

Inoltre, con la nota 54505/RU, le Dogane hanno diramato le istruzioni operative per l’utilizzo del software Otello 2.0 (si veda articolo a destra), così da consentire una graduale adesione alla nuove modalità e per gestire il periodo transitorio (fatture tax free emesse fino al 31 agosto 2018 in formato cartaceo), ribadendo che dal 1° dicembre 2018 tutte le operazioni tax free sono trattate esclusivamente con Otello 2.0, ad eccezione delle fatture emesse da cedenti appartenenti all’Unione europea non stabiliti nel territorio italiano.

LA SCHEDA / I punti chiave della fattura tax free

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