Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di concordato preventivo, rese note a Telefisco 2026 del 5 febbraio.
Il socio escluso non incide sull’adesione dello studio
Uno studio associato e tutti i soci dotati di partita Iva autonoma intenderebbero aderire al Cpb 2026-2027. Tuttavia, uno degli associati ha una causa di esclusione Isa nel 2025 (inizio attività, multiattività). Quali sono le conseguenze?
Si rinvia a quanto già evidenziato nella Faq numero 1 del 25 settembre 2025, nella quale, richiamando i chiarimenti già forniti con la circolare 9/E del 24 giugno 2025, è stato affermato, in relazione alle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (Cpb) previste alle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13/2024, il principio che la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli Isa, quale per esempio, come chiesto nel quesito, l’inizio dell’attività o l’esercizio di multiattività, non preclude l’adesione al Cpb da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli Isa.
Cessazione per l’ente se l’associato decade
Se uno studio associato e tutti gli associati con partita Iva autonoma hanno fatto adesione al Cpb 2025-2026, ma nel 2026 uno di questi associati subisce una causa di decadenza dal Cpb a seguito di accertamento, quali conseguenze ci sono sul Cpb dello studio e degli altri associati?
Al riguardo, l’articolo 22 comma 1, lettera a, del decreto legislativo 13 /2024, istitutivo del Cpb, ha previsto che, a seguito di accertamento, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta se, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati.
Lo stesso decreto legislativo 13 /2024 prevede, inoltre, alcune cause di cessazione dal Cpb stesso, disciplinate alle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 21, comma 1.
In particolare, la disposizione prevista dalla lettera b-quinquies prevede la cessazione del Cpb per il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo, laddove venga meno l’adesione al Cpb da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata. La disposizione contemplata dalla lettera b-sexies, speculare alla precedente, prevede, invece, la cessazione del Cpb per l’ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) che abbia aderito al Cpb, laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al Cpb.
La decadenza dal Cpb da parte di uno degli associati nel corso di uno dei periodi d’imposta oggetto di concordato comporta, dunque, la cessazione dell’efficacia del Cpb sia per l’ente associativo sia per gli altri associati a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica questo evento.
Accertamento, per il 2023 nessuna proroga dei termini a dicembre 2028
Per i soggetti Isa a cui si applica l’articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015 (e, quindi, la riduzione di due anni dei termini di accertamento se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro, ai sensi del Dm 4 agosto 2016) la proroga prevista dal comma 17, primo periodo, riguarda unicamente i periodi d’imposta 2021 e 2022. È corretto, quindi, affermare che “bonificando” il solo 2023 non scatta né la proroga legata al solo Cpb (la scadenza del termine ordinario di accertamento non è fissata a fine 2025) né quella legata alla sanatoria (il 2023 non è tra gli anni citati dal primo periodo della disposizione di proroga al 2028), per cui il termine per gli accertamenti dovrebbe restare quello ordinario di fine 2027 (grazie ai due anni di riduzione)?
Si concorda con l’interpretazione fornita dall’istante. Sebbene l’annualità 2023 rientri tra quelle ravvedibili in base all’articolo 12-ter del Decreto legge 84/2025, il citato periodo di imposta non è infatti ricompreso nel primo periodo del comma 17 del medesimo articolo, in cui sono indicati tassativamente gli anni oggetto di ravvedimento per cui è prevista la proroga al 31 dicembre 2028 dei termini di decadenza per l’accertamento, previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica (600/1973) e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica (633/1972).
L’annualità 2023 non rientra, inoltre, tra le annualità prorogabili al 31 dicembre 2026 in base al secondo periodo del comma 17, in quanto si tratta di annualità i cui termini di decadenza non risultano «in scadenza al 31 dicembre 2025». Resta ferma l’applicazione della riduzione dei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015.

