Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di reddito d’impresa rese note a Telefisco 2026 del 5 febbraio.
Nuovo regime per le plusvalenze sulle partecipazioni Pex
Con riferimento al nuovo comma 1.1. dell’articolo 87 del Tuir, introdotto dal comma 51 della legge di Bilancio 2026, si chiede di confermare che le nuove condizioni ivi previste si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione a cessioni di azioni o quote di partecipazione acquisite dal 1° gennaio 2026, come letteralmente previsto dal comma 54 della medesima legge di Bilancio per le plusvalenze su titoli e strumenti finanziari.
Il comma 54 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede che « [l]e disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all’articolo 109,comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente».
Pertanto, tenuto conto del tenore letterale del richiamato comma 1.1 dell’articolo 87 del Tuir, si ritiene che le nuove condizioni si applichino alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli), acquisite a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.

