Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di reddito di lavoro autonomo rese note a Telefisco 2026 del 5 febbraio.
L’irrilevanza reddituale del riaddebito vale anche se operato verso le imprese
L’irrilevanza reddituale prevista dall’articolo 54, comma 2, lettera c), Tuir, in merito al riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi, si applica solo nel rapporto tra professionisti oppure anche se il riaddebito è operato da un professionista nei confronti di un’impresa (ad esempio una Stp) che occupa parte dell’immobile assunto in locazione dal professionista?
L’articolo 54 del Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 192/2024 [si veda articolo 5, comma 1, lettera b], stabilisce al comma 2 che: «[N]on concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: […] c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi».
Al riguardo la relazione illustrativa al citato Dlgs 192/2024 chiarisce che: «[C]on riferimento ai riaddebiti di cui alla lettera c, viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (si veda circolare 23 giugno 2010, n. 38/E, paragrafo 3.4) secondo cui «le somme incassate per il riaddebito dei costi (…) per l’uso comune degli uffici non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quale componente positivo di reddito».
Ciò posto, in ragione del tenore letterale dell’articolo 54, comma 2, lettera c del Tuir, che fa generico riferimento «ad altri soggetti», si ritiene che, ai fini dell’applicazione della citata norma, il riaddebito possa essere effettuato nei confronti tanto di un esercente arte/professione quanto di un esercente attività di impresa e, in entrambi i casi, sia che l’esercizio dell’attività avvenga in forma individuale sia collettiva.

