Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di studi professionali, rese note a Telefisco 2026 del 5 febbraio.
Costo fiscale in caso di cessione di uno studio associato
La plusvalenza realizzata da una persona fisica produce un reddito diverso. Si chiede se per il costo fiscale riconosciuto della partecipazione ceduta si possano applicare le regole dettate dall’articolo 68, comma 5 6 del Tuir per le società di persone («il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio»).
L’articolo 54, comma 3-ter, del Tuir prevede che «le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi». Come noto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir «le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici». Pertanto, ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione ceduta, si ritiene applicabile il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir in base al quale «per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio»

