Pubblichiamo qui di seguito le risposte in tema di accertamento rese dalle Entrate in occasione di Telefisco 2026, lo scorso 5 febbraio.

Schema d’atto e obblighi di motivazione

Se a seguito d’istanza di adesione presentata dopo la notifica dello schema d’atto non viene raggiunto un accordo tra le parti, l’Ufficio nell’atto impositivo successivo deve motivare le ragioni per le quali non condivide quanto rappresentato dal contribuente nel corso del procedimento di adesione?

L’articolo 6-bis, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce che «l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere». Pertanto, in ragione di tale disposizione, che garantisce il diritto al contraddittorio pieno ed effettivo, si ritiene che l’atto impositivo debba tenere conto delle osservazioni del contribuente rappresentate nel corso del procedimento di adesione motivando in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria ritenga di non accogliere le stesse.

Schema d’atto e atti non soggetti a contraddittorio

Nel caso di notifica di schema d’atto relativo ad atto non soggetto a contraddittorio obbligatorio, ai fini del procedimento di adesione, le tempistiche da osservare sono quelle previste in ipotesi di contraddittorio obbligatorio? Analogamente, i termini di sospensione per l’impugnazione del successivo atto impositivo sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio obbligatorio?

Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 stabilisce che «non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».

La predetta disposizione normativa non preclude, tuttavia, la facoltà per l’Ufficio, anche per gli atti indicati nel richiamato comma 2, di procedere alla preventiva emanazione dello schema d’atto.

Ne consegue che, una volta emesso lo schema d’atto di cui al comma 3 del medesimo articolo 6-bis, i termini procedimentali previsti per il contraddittorio preventivo, per le ipotesi di adesione, nonché i termini di sospensione dell’impugnazione dell’atto impositivo successivo allo schema d’atto, sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio.

Crediti d’imposta inesistenti e circostanze aggravanti

Nel caso di crediti d’imposta inesistenti, le nuove circostanze aggravanti, che consentono di aumentare dalla metà al doppio la sanzione base del 70%, implicano l’utilizzo di documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici nella rappresentazione dei requisiti oggettivi e soggettivi o possono essere irrogate anche in assenza di tali falsità, simulazioni e artifici?

Ai sensi dell’articolo 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, per crediti inesistenti si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Relativamente alla categoria dei crediti inesistenti, il nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, rispettivamente ai commi 5 e 5-bis, ha modulato, mediante espresso richiamo all’articolo 1, comma 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, le sanzioni amministrative a seconda che si versi in una delle due ipotesi citate.

In particolare, per la fattispecie di cui al numero 1), è stabilita l’irrogazione della sanzione pari al 70% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Diversamente, per i casi descritti al numero 2), la sanzione base è aumentata dalla metà al doppio. Infine, è opportuno ricordare – come precisato nell’atto di indirizzo del ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti del 1° luglio 2025 – che la fattispecie aggravata relativa ai crediti fraudolenti «ricorre anche nel caso in cui il credito sia generato artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24».

Ammissibilità del pagamento rateale nella conciliazione giudiziale

In caso di conciliazione giudiziale di un procedimento relativo a impugnazione d’atto di recupero di crediti d’imposta è ammesso il pagamento rateale?

L’articolo 48-ter, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la definizione e il pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione, dispone che «per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Il comma 2-bis del richiamato articolo 8 stabilisce che «per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Pertanto, tenuto conto del tenore letterale della citata disposizione, si ritiene che, in caso di conciliazione di una controversia relativa all’impugnazione di un atto di recupero di crediti d’imposta, non sia ammesso il pagamento rateale.

La certificazione del tax credit avviata pre-notifica è vincolante verso il Fisco

Si chiede se la certificazione del credito d’imposta R&S, avviata prima della notifica dello schema di atto ex articolo 6-bis della legge 212/2000 ma perfezionata per silenzio-assenso successivamente, precluda il recupero del credito già compensato dall’agenzia delle Entrate.

L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2022, ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare per la loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2023, numero 258, è stato istituito, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.

Queste certificazioni, in relazione a quanto indicato dal comma 1, dell’articolo 3 del decreto, possono essere richieste «[…] a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo».

È altresì di rilevante importanza il comma 3 dell’articolo 4, che stabilisce che «per l’esame delle certificazioni, il ministero delle Imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti».

Infine, secondo il comma 2 del citato articolo 4, la certificazione, decorsi i termini indicati, «esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica […], tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata».

Ciò posto, si ritiene che una certificazione del credito d’imposta per attività di R&S avviata prima della notifica dello schema d’atto ex articolo 6-bis della legge 212/2000 non preceduto da processo verbale di constatazione e perfezionata per silenzio-assenso successivamente, possa esplicare effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, del Dpcm 15 settembre 2023.

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