Pubblichiamo qui di seguito le risposte in tema di Iva rese dalle Entrate in occasione di Telefisco 2026, lo scorso 5 febbraio.
Imballaggi: «Fattura globale» e nota di accredito
Quale codice-tipo-documento deve essere utilizzato per l’emissione dell’autofattura o «fattura globale», prevista dal decreto ministeriale 11 agosto 1975 per gli imballaggi non restituiti entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla consegna con «patto di resa»? A seguito della restituzione degli imballaggi dopo l’emissione della suddetta «fattura globale», qual è il codice-tipo-documento che si deve utilizzare per emettere la nota di accredito necessaria per stornare la «fattura globale» già emessa?
L’articolo 1, punto 4) del Dm 11 agosto 1975 dispone che la fattura per imballaggi e recipienti consegnati nell’anno precedente e non restituiti deve essere emessa entro il 31 gennaio dell’anno successivo e in luogo dell’indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al Dm di cui sopra. Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica impongono l’indicazione dei dati anagrafici del cessionario/committente. Visto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica le disposizioni del Dm del 11 agosto 1975 possono essere rispettate con l’emissione di un’autofattura «Fattura per auto-consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa» con «Tipo Documento» TD27 riportando i dati del cedente anche nel campo del cessionario e nel campo 2.1.1.11 l’annotazione degli estremi del decreto.
Per l’emissione della nota di accredito il codice «Tipo Documento» da utilizzare è il TD04.
Procedura di riapertura della partita Iva del de cuius
Nel caso di chiusura della partita Iva del de cuius, in ossequio alla prassi dell’agenzia delle Entrate, gli eredi conservano l’obbligo di riaprire a posteriori una nuova partita Iva e di porre in essere i successivi adempimenti, tra cui l’obbligo di emettere fattura in riferimento a un tardivo pagamento. Si chiede se, tra gli adempimenti richiesti, sono compresi tutti gli obblighi Iva (registri, dichiarazione, eccetera).
In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita Iva, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Ne deriva, dunque, che il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti.
Al riguardo, l’agenzia delle Entrate, con la circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E, al punto 7.1, ha chiarito che, «l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale».
Con la successiva risoluzione del 20 agosto 2009, n. 232/E è stato, inoltre, precisato che «la cessazione dell’attività per il professionista non coincide [...] con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’articolo 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata».
Con riguardo agli obblighi fiscali sorti dopo il decesso del professionista – come, ad esempio, la presentazione della dichiarazione Iva e l’eventuale prodromica registrazione delle fatture emesse – l’articolo 35-bis del Dpr 633 del 1972 prevede, poi, che tali obblighi «[…] possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore».
Doppio invio allo Sdi per rettificare l’errore
Come si corregge l’errore in caso di invio allo Sdi di un documento con natura TD17 riferito a un servizio estero che è stato erroneamente integrato con l’aliquota Iva 22% anziché 10% oppure con aliquota Iva 22% anziché indicando il regime di non imponibilità (articolo 9 del Dpr 633/72)?
Per correggere un documento di tipo TD17 inviato a Sdi contenente l’errata indicazione dell’aliquota Iva, è possibile procedere inviando il documento di tipo TD17 compilato correttamente preceduto da un documento di tipo TD17 compilato con gli stessi importi del documento errato, ma di segno contrario.

