Pubblichiamo qui di seguito le risposte rese dalla Guardia di finanza in occasione di Telefisco 2026 del 5 febbraio.

Adesione al Pvc mediante pagamento rateale e comunicazione alla Procura

In presenza di reati tributari, in base al nuovo comma 2 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 74/2000 l’avvio del pagamento rateale (in ipotesi anche con adesione integrale al Pvc) inibisce (salva la ricorrenza di determinate circostanze) il sequestro preventivo. L’adesione al Pvc redatto dalla Gdf mediante pagamento rateale viene comunicato alla Procura? Con quale tempistica, dal momento che la notizia di reato (di norma coincidente con la redazione del Pvc) va comunicata senza ritardo ma il contribuente ha 30 giorni per avvalersi dell’istituto definitorio?

In attuazione della legge delega per la riforma fiscale 111 del 9 agosto 2023, il decreto legislativo 87 del 2024 ha introdotto talune disposizioni finalizzate alla mitigazione della risposta penale in funzione del comportamento del contribuente volto a estinguere il debito tributario.

In particolare, il nuovo comma 2 dell’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 esclude la possibilità di operare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dell’evasione qualora il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato.

Premesso quanto sopra, qualora all’esito di una verifica fiscale sia rilevata una condotta integrante astrattamente una fattispecie penal-tributaria, l’adesione al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’attività ispettiva di natura fiscale e la regolare effettuazione dei pagamenti possono, pertanto, scongiurare l’applicazione di una misura ablativa.

In ragione dell’esigenza dell’Autorità giudiziaria di disporre degli elementi necessari ad assumere le decisioni di competenza ai sensi delle norme menzionate, infatti, il Comando generale ha impartito puntuali indicazioni operative ai reparti evidenziando la necessità, in occasione della formulazione di proposte di sequestro per reati tributari, di comunicare tempestivamente eventuali informazioni relative a pagamenti delle imposte dovute e/o procedure di rateizzazione in corso di esecuzione, di cui si abbia avuto evidenza nel corso delle proprie attività.

Coinvolgimento del terzo nelle violazioni fiscali

In presenza di violazioni tributarie anche non costituenti reato commesse da un contribuente/impresa, quali sono i criteri adottati per valutare l’eventuale responsabilità concorrente del terzo (consulente, notaio, avvocato, eccetera) rispetto a tale violazione fiscale commessa dal proprio cliente?

La responsabilità del professionista rispetto all’obbligazione tributaria propria del contribuente/cliente è un tema trattato più volte dalla giurisprudenza con riferimento a varie figure professionali, quali, a titolo esemplificativo, notai, ragionieri, avvocati tributaristi, consulenti fiscali in generale.

In presenza di violazioni tributarie costituenti reato (ad esempio, dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione) commesse da un contribuente, la responsabilità concorrente del terzo (consulente, notaio, avvocato, eccetera) viene valutata secondo i criteri generali del concorso di persone nel reato previsti dall’articolo 110 del Codice penale e dalla normativa speciale sui reati tributari (Dlgs 74/2000).

In particolare, possono rispondere, quali concorrenti nel reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, coloro che, pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la condotta illecita, «abbiano partecipato, in qualsivoglia modo, a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia» (Cassazione penale, 4 marzo 2020, n. 8785).

Rispetto al reato di dichiarazione infedele, è configurabile il concorso in capo al consulente tributario che, pur essendo estraneo e non ricoprendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione, andando oltre i propri doveri deontologici, abbia in qualsiasi modo istigato o determinato il soggetto tenuto alla presentazione della stessa a realizzare l’azione tipica (Cassazione penale, 16 giugno 2015, n. 24967).

Per quanto attiene, invece, ai reati tributari diversi da quelli di natura dichiarativa, la Suprema Corte ha ribadito che risponde di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti il professionista che suggerisca ai propri clienti di utilizzare tali documenti per abbattere il carico fiscale (Cassazione penale, 28 aprile 2016, n. 17418).

Qualora l’illecito abbia rilevanza esclusivamente sul piano amministrativo, i professionisti possono, in linea di massima, risultare sanzionabili a titolo di concorso nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di un loro cliente ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 472 del 1997, «in presenza di quelli che, sulla base di quanto affermato nella dottrina penalistica, sono gli elementi costitutivi della responsabilità per concorso di persone nell’illecito tributario, ovvero la pluralità di agenti, la realizzazione dell’elemento oggettivo dell’illecito da parte di almeno uno degli agenti, il contributo causale del singolo concorrente alla realizzazione del fatto illecito, la volontà effettiva di cooperare alla commissione dell’illecito» (Cassazione civile, 25 marzo 2025, n. 7948).

In linea generale, i reparti della Guardia di finanza procedono alla raccolta di tutti gli elementi necessari a garantire l’individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti al fine di consentire all’Autorità giudiziaria o agli Uffici finanziari di assumere le decisioni di competenza in ordine all’applicazione delle sanzioni penali o amministrative riferite alle condotte individuate.

Coordinamento dei controlli tra agenzia delle Dogane e Monopoli e Gdf

Con riferimento all’articolo 43 delle Dnc, ovvero l’allegato al decreto legislativo 141/2024 e in attesa dell’emanazione degli appositi decreti del Mef previsti dal citato articolo 43, come si sta attuando il coordinamento per l’espletamento delle attività di controllo a posteriori nei confronti delle imprese che hanno rapporti commerciali con Paesi non unionali al fine di prevenire e contrastare le frodi doganali e in materia di accise?

Al fine di rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 28 maggio 2025, è stato rinnovato il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione che era stato sottoscritto in data 3 aprile 2023.

L’intesa risponde anche all’esigenza di dare piena attuazione al disposto dell’articolo 4 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (Dnc), che impone esplicitamente alle due Autorità doganali italiane di stabilire specifiche forme di coordinamento per assicurare una tutela più efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e un maggiore livello di protezione nei confronti delle minacce alla sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti.

Il coordinamento delle attività prevede costanti interlocuzioni tra Guardia di finanza e Adm da eseguirsi nell’ambito di periodiche riunioni sia a livello regionale, sia a livello provinciale.

In tema di controlli a posteriori e di verifiche in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in particolare, il coordinamento è disciplinato puntualmente dall’articolo 11 del citato protocollo d’intesa, sia per soggetti con volume d’affari o ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro in tema di controlli a posteriori, sia per i depositi fiscali o commerciali di prodotti energetici con capacità di stoccaggio superiore a 3.000 metri cubi ai fini accise.

Ulteriori forme di coordinamento, in particolare per i soggetti di minori dimensioni, sono garantite a livello informatico grazie all’interoperabilità dei sistemi di gestione e consuntivazione dei controlli svolti, il cui processo di implementazione è costante.

Infine, allo scopo di addivenire a maggiore unità d’azione sono previsti anche confronti tecnico-operativi tra gli uffici dell’Agenzia e i reparti del Corpo prima di procedere alla formalizzazione di rilievi afferenti a fattispecie innovative o di particolare complessità tecnica ovvero caratterizzate da elevato ammontare del tributo da contestare.

Segnalazioni di operazioni sospette per violazioni tributarie

Si chiede se, in caso di violazioni tributarie, ai fini della segnalazione si debba considerare il superamento delle soglie penali per considerare doverosa la segnalazione di operazioni sospette ovvero, in caso di meri illeciti amministrativi, se non sussiste l’obbligo di segnalazione. In considerazione che il reato tributario ha natura dichiarativa, si chiede se si debba considerare quale momento iniziale il termine di scadenza per la dichiarazione fiscale che scade l’anno successivo alla potenziale violazione ovvero l’anno in corso della violazione.

Si premette che l’articolo 35 del decreto legislativo 231/2007 dispone che «i soggetti obbligati […] inviano senza ritardo alla Uif, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita […]».

L’Unità di informazione finanziaria con le recenti istruzioni, emanate in data 18 dicembre 2025, ha ribadito che la segnalazione di operazioni sospette rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio «analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti». Nel descritto processo valutativo «sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità». Pertanto, gli elementi informativi rilevanti devono essere esplicitati indicando le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.

Sul presupposto che «la segnalazione rappresenta uno strumento per prevenire la realizzazione di attività illecite e non presuppone la disponibilità di informazioni costituenti notizia di reato», il sospetto che si stia compiendo un’attività illecita è elemento sufficiente per l’invio di una sos sia nel caso in cui il segnalante non abbia la certezza che siano state superate le soglie di rilevanza penale, sia prescindendo dal termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

Sanzioni antiriciclaggio e assorbimento della violazione più grave

Si chiede di conoscere se, in caso di contestazione di mancata segnalazione, la stessa possa coesistere con le contestazioni di mancata adeguata verifica e conservazione ovvero se le due precedenti violazioni siano assorbite da quella più grave della omessa segnalazione.

Come noto, l’articolo 58 del decreto legislativo 231/2007 al comma 5 prevede espressamente l’applicabilità delle sanzioni previste per l’omessa segnalazione di operazioni sospette ai soggetti obbligati che «con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme [del decreto antiriciclaggio] in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione» quando da tali condotte ne discenda «come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta». Pertanto, l’eventuale assorbimento a favore della più grave violazione dell’omessa segnalazione potrà operare solo in fase di irrogazione delle sanzioni a cura del competente Ufficio del ministero dell’Economia e delle Finanze. A tal fine, infatti, i verbali di accertamento e contestazione redatti dalla Guardia di finanza recano tutti gli elementi necessari, distinti per ciascuna fattispecie, per la successiva valutazione del caso concreto a cura del citato Dicastero.

Viceversa, nel caso in cui le condotte contestate non dovessero costituire il presupposto «diretto ed immediato» della mancata segnalazione di operazione sospetta, si procederà all’adozione del decreto sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 231/2007 in ordine alle distinte fattispecie in concreto riscontrate.

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