Imposte

Terzo settore, chance per gli immobili dismessi

La conversione del Dl Rilancio non ammette però tutti gli enti, ma solo Onlus, associazioni di volontariato e Aps

di Gabriele Sepio

Accesso al superbonus anche per gli enti non profit iscritti nei relativi registri di settore. La legge di conversione del Dl Rilancio estende il beneficio originariamente dedicato a persone fisiche, condomini, istituti delle case popolari, anche ad Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni. Per questi ultimi, tuttavia, l’agevolazione riguarda solo i lavori destinati a immobili o loro parti adibite a spogliatoi.

Il provvedimento assume interesse per il Terzo settore anche se la platea dei beneficiari è ristretta. Il testo, infatti, non tiene conto di tutte le altre categorie di enti non commerciali che avrebbero diritto all’incentivo fiscale anche in considerazione dell’imminente operatività della Riforma del Terzo settore. Si pensi alle fondazioni non iscritte nell’anagrafe delle Onlus, o alle associazioni non presenti nei registri regionali. Vista l’imminente operatività del nuovo Registro unico nazionale (si parla dei primi mesi del prossimo anno), il ristretto ambito soggettivo scelto dal legislatore finisce con il deludere le aspettative di tantissimi enti non profit dotati di patrimonio immobiliare. Ma vediamo più nel dettaglio la novità.

Gli enti potranno beneficiare di una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficienza energetica (ecobonus), installazione di impianti solari fotovoltaici e di misure antisismiche sugli edifici ad uso abitativo (sisma bonus). La detrazione è riconosciuta entro un limite massimo di spesa in relazione a ciascuno degli interventi previsti dalla norma ed è calibrata in base a specifici criteri. Ad esempio, con riguardo all’ecobonus, per gli interventi di isolamento termico di superfici che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, la detrazione sarà calcolata su un ammontare massimo di spesa di 60mila euro moltiplicato per numero di unità immobiliari per edificio; mentre per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione o a pompa di calore il massimo di spesa è di 30mila euro.

Per fruire della detrazione i lavori dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta.

La nuova misura costituisce un’occasione importante per gli enti non profit, i quali da un lato potranno apportare migliorie negli immobili in cui svolgono la propria attività istituzionale e, dall’altro, valutare l’opportunità di recuperare immobili dismessi.

Ai fini della detrazione l’ente dovrà valutare preliminarmente la propria capienza impositiva (il superbonus, infatti, vale a scomputo dell’imposta), ferma restando la possibilità di cedere il credito a terzi o di chiedere uno sconto in fatture al soggetto incaricato dei lavori.

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