I temi di NT+Le parole del non profit

Terzo settore, per gli enti di ricerca la nuova chance del tax credit al 17%

La conversione del Sostegni bis ha previsto un nuovo bonus sulle spese per apparecchiature scientifiche e reagenti

di Gabriele Sepio

Al debutto il nuovo tax credit per le spese sostenute dagli enti di ricerca del Terzo settore per apparecchiature scientifiche e reagenti. Tra le novità approvate in sede di conversione del Sostegni bis (articolo 31-bis del Dl 73/2021, convertito dalla legge 106/2021), spunta una nuova misura di favore per il mondo non profit che si propone di ridurre gli oneri fiscali sostenuti dagli enti di ricerca senza scopo di lucro. In particolare, il legislatore introduce – in via sperimentale per il 2021 – un credito d’imposta, in misura pari al 17%, delle spese effettuate per le attività di ricerca biomedica. A livello operativo, la misura in questione potrà essere utilizzata solo in compensazione e la sua operatività è subordinata ad apposito decreto del ministero della Salute nonché al vaglio Ue in base alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Da chiarire peraltro l’ambito soggettivo dell’agevolazione, in attesa della sua efficacia. La ricerca scientifica di particolare interesse sociale rientra espressamente tra i settori di interesse generale in cui gli enti del Terzo settore possono operare in via principale o esclusiva (articolo 5, comma 1, lettera h del Dlgs n. 117/2017 o Cts). Nella sostanza, la riforma richiama uno dei principali campi di attività della normativa Onlus (articolo 10, comma 1, lettera a, n. 11 del Dlgs 460/1997) e consente espressamente agli enti che ivi operano di collocarsi nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore e assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Circostanza, questa, che trova riconoscimento a livello civilistico e che viene favorita anche dal punto di vista fiscale, tenuto conto del regime di decommercializzazione previsto in relazione alle attività di ricerca scientifica svolte dagli Ets o affidate da quest’ultimi a università o organismi di ricerca (articolo 79, comma 3 del Cts).

A differenza del regime Onlus, il legislatore del Terzo settore non riserva tuttavia tale attività alle sole fondazioni. Con la conseguenza che, con l’avvio del Runts, potranno operare in quest’ambito (e fruire dei relativi vantaggi fiscali) anche gli Ets costituiti in forma associativa.

In conclusione, le nuove misure fiscali previste dalla legge di conversione del Sostegni-bis si pongono in linea con quelle del Cts e, in considerazione del tenore letterale, sembrerebbero incentivare lo svolgimento dell’attività di ricerca scientifica da parte di una platea ampia di enti, avente veste anche associativa.