Per gli enti del Terzo settore (Ets) le norme sull’organo di controllo e quelle sul revisore legale si applicano a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts). È quanto si legge nella nota 11560 del ministero del Lavoro del 2 novembre, in merito ad un quesito posto da un’associazione sul termine iniziale dal quale far decorrere il periodo di osservazione per la verifica del superamento dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Cts.

La riforma del Terzo settore, introduce nella governance degli enti non profit nuove cariche sociali tra cui quella dell’organo di controllo. Quest’ultimo è sempre obbligatorio per le fondazioni, mentre, per gli enti associativi, solo in presenza di patrimoni destinati o al superamento di determinati limiti per due esercizi consecutivi (attivo patrimoniale oltre 110 mila euro; ricavi oltre 220 mila euro; dipendenti occupati oltre 5 unità). Una figura quella dell’organo di controllo la cui composizione e funzione può essere dettata da una libera scelta dell’ente, che a seconda delle esigenze può optare per un organo monocratico o collegiale ed affidargli o meno anche la funzione di revisore legale dei conti. Ad esempio, una fondazione di piccole dimensioni potrebbe valutare conveniente nominare un sindaco unico, per limitare i costi; mentre per un ente più grande sarebbe preferibile una composizione collegiale, con tre o cinque membri effettivi e due supplenti. In entrambi i casi, comunque, un componente dell’organo deve appartenere ad una delle categorie richiamate dall’articolo 2397 del Codice civile (i.e. revisore legale, commercialista, avvocato) Altresì obbligatoria per associazioni e fondazioni è la nomina del revisore legale dei conti o di una società incaricata, ma solo al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 31, comma 1 del Cts (superamento di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale oltre 1.100.000 euro; ricavi oltre 2.200.000; dipendenti occupati oltre 12 unità).

Partendo da tali presupposti, il ministero con il provvedimento in questione affronta un tema di particolare interesse per gli enti non profit che riguarda le tempistiche di operatività delle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore.

Sul punto, la riforma prevede norme la cui efficacia è differita alla istituzione/messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) o alla autorizzazione da parte della Commissione europea. Basti pensare alla procedura semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica (articolo 22 del Cts) che troverà applicazione con la messa in funzione del Runts o alle misure fiscali subordinate al parere Ue. Diversamente, vi sono altre disposizioni già operative dall’entrata in vigore del Cts tra cui – come precisato nella nota ministeriale – vi rientrano gli articoli 30 e 31. Una visione del tutto condivisibile in quanto le disposizioni attengono all’organizzazione interna dell’Ets e non sono legate all’efficacia del Runts né tantomeno necessitano di successiva regolazione pubblicistica. Pertanto, il computo dei due esercizi consecutivi per verificare il superamento delle soglie citate in precedenza deve partire dall’esercizio finanziario 2018, con la conseguenza che, ai fini del superamento dei presupposti dimensionali l’ente deve considerare i dati del consuntivo di bilancio di esercizio 2018/2019.

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