Nell’attività di controllo l’agenzia delle Entrate prenderà in esame diversi casi di incongruenze selezionate dall’incrocio dei dati, partendo dalla dichiarazione. Nel caso dei contributi a fondo perduto, ad esempio, l’Agenzia prenderà come riferimento la data di erogazione del contributo al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti.
La gestione delle eccedenze
L’eccedenza di aiuti fruita (a partire dal 13 ottobre 2020) rispetto ai limiti della Sezione 3.1 poteva essere indicata (rispettando comunque un tetto complessivo di 12 milioni) nella Sezione 3.12, le cui condizioni (ora soggette a verifica) erano le seguenti:
1) aiuto soggetto a monitoraggio (non spettante agli intermediari finanziari) concesso entro il 30 giugno 2022;
2) ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021) – ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese nell’intervallo – inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
3) intensità di aiuto non superiore al 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo individuato; per le micro e piccole imprese la quota saliva al 90%;
4) gli aiuti ricevuti, oltre a non poter essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili, non potevano essere concessi ad imprese già in difficoltà (secondo la definizione comunitaria) al 31 dicembre 2019, con deroga per le micro e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e prive di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
La nozione di costo fisso
Altro elemento oggetto di esame del rispetto delle condizioni sarà quello dei costi fissi. Per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione (è il caso ad esempio degli affitti), i quali per essere definiti come “non coperti”, devono eccedere i ricavi del periodo (nettizzati dai costi variabili) e gli introiti derivanti da assicurazioni, altri aiuti di Stato e misure di sostegno. A questi fini le perdite subite nel periodo ammissibile (anche stimate ma da confermare successivamente sulla base dei conti certificati o, in mancanza, di quelli fiscali) sono considerate costi fissi non coperti.
L’autodichiarazione
Particolare rilevanza sarà data all’autodichiarazione. Si trattava di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con possibili conseguenze penali (reclusione fino a due anni: articolo 76 Dpr 445/2000 e articolo 483 del Codice penale).
Con la presentazione del modello di autodichiarazione il contribuente poteva optare per la Sezione 3.12 ed era possibile (solo per gli aiuti rientranti nel “Regime ombrello”) “allocare” la medesima misura di aiuto in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residuasse il massimale stabilito.
L’articolo 4 del Dm 11 dicembre 2021 prevede che il soggetto beneficiario procede volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati in base al Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto eccedente il massimale, il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

