1. In sintesi
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di credito d’imposta Transizione 4.0 hanno comportato la necessità di delineare una specifica procedura di prenotazione e di introdurre meccanismi di monitoraggio delle risorse, che coinvolgano il Mimit e l’agenzia delle Entrate.
A valle dell’iter di accesso all’incentivo, che si perfeziona con l’invio della comunicazione di completamento secondo il modello allegato al decreto direttoriale del Mimit del 16 giugno 2025, la fruizione del credito non è immediata.
Il dies a quo per la compensazione in F24 è subordinato non solo alla regola generale di ripartizione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, ma altresì alle tempistiche di trasmissione dei dati su imprese beneficiarie e crediti dal Mimit all’agenzia delle Entrate e all’iscrizione del credito nel cassetto fiscale del contribuente.
In sede di compilazione del modello F24 dovranno essere osservate le indicazioni contenute nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate 41/E/2025, che istituisce l’apposito codice tributo “7077”.
Gli incentivi sugli investimenti non soggetti alle modifiche normative conservano il consueto iter di accesso e fruizione: il credito d’imposta resta automaticamente e pienamente fruibile, previa trasmissione dei precedenti modelli di comunicazione preventiva e/o di completamento allegati al decreto direttoriale del 24 aprile 2024 e, ai fini della compensazione, trova applicazione il consueto codice tributo “6936”.
2. Investimenti soggetti al limite di spesa
Il limite di spesa annuale di 2,2 miliardi di euro, introdotto dall’articolo 1, comma 446, legge 207/2024, riguarda esclusivamente gli investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A annesso alla legge 232/2016) effettuati a partire dal 1° gennaio 2025.
Nel dettaglio, si tratta degli investimenti:
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;
- effettuati dal 1°gennaio 2026 al 30 giugno 2026, in caso di prenotazione effettuata entro il 31 dicembre 2025.
A tutela di quei contribuenti che nel 2024 hanno avviato l’investimento, confidando nell’accesso automatico al credito d’imposta secondo le aliquote del comma 1057 bis dell’articolo 1, legge 178/2020, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una clausola di salvaguardia: il limite di spesa non si applica nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale) risulti essere stato accettato l’ordine dal venditore ed effettuato il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti avviati nel 2024 sfuggono, dunque, alle nuove disposizioni, indipendentemente dal completamento nel 2025 o entro il 30 giugno 2026.
In tale circostanza il credito d’imposta preserva il pieno automatismo e, ai fini della fruizione, continuano ad applicarsi gli obblighi di comunicazione preventiva e di completamento introdotti dall’articolo 6 del Dl 39/2024 sul modello allegato al decreto direttoriale del Mimit del 24 aprile 2024.
Al contrario, per gli investimenti assoggettati alle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2025, la procedura di assegnazione delle risorse è fondata sull’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva e risulta necessario effettuare il monitoraggio delle risorse.
I nuovi investimenti in beni strumentali 4.0 devono, quindi, fare i conti con un nuovo meccanismo di prenotazione, un nuovo modello di comunicazione e specifiche modalità e termini di compensazione del credito d’imposta previsti dai decreti direttoriali del Mimit del 15 maggio e 16 giugno 2025.
3. Il meccanismo di accesso al credito 4.0
Il nuovo meccanismo di accesso all’agevolazione prevede, in linea generale, tre fasi, caratterizzate dall’invio su apposita piattaforma Gse (disponibile dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025) delle seguenti tipologie di comunicazioni previste dal modello allegato al decreto direttoriale Mimit del 16 giugno 2025:
- Comunicazione preventiva, da inviare il prima possibile e comunque entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il credito d’imposta maturato. È l’ordine cronologico di invio della preventiva a determinare la priorità nella prenotazione delle risorse;
- Comunicazione preventiva con acconto, da trasmettere tassativamente entro 30 giorni dalla preventiva, attestando il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione ovvero, nel caso di leasing, il numero del contratto e la data di sottoscrizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data di comunicazione del Gse di disponibilità di nuove risorse. Nelle prime settimane di apertura della nuova piattaforma Gse si sono riscontrati ritardi nell’acquisizione delle ricevute di invio delle comunicazioni, con attribuzione “tardiva” del numero di protocollo. In tali circostanze, il Gse dovrebbe comunicare alle imprese che i 30 giorni per versare gli acconti e inviare la seconda comunicazione decorrono dalla data di invio della ricevuta all’impresa;
- Comunicazione di completamento, da trasmettere al termine degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026.
All’interno della platea di soggetti investitori esiste una categoria privilegiata dal Mimit: nel silenzio di legge, il Ministero ha tenuto in adeguata considerazione coloro che avevano trasmesso i previgenti modelli di comunicazione preventiva e/o di completamento ex decreto direttoriale del 24 aprile 2024.
Esiste però una data spartiacque per l’accesso prioritario alle risorse: il 15 maggio 2025, data di pubblicazione del decreto direttoriale del Mimit.
L’articolo 2, comma 6 del citato decreto direttoriale dispone che “ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all’articolo 1 comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati”.
In sostanza, chi ha inviato le comunicazioni entro il 15 maggio 2025 concorre all’ordine cronologico in base alla data di invio della preventiva trasmessa in base al vecchio modello, a patto che trasmetta una nuova comunicazione preventiva o di completamento su nuovo modello, tassativamente entro il 17 luglio 2025 (30 giorni dal 16 giugno 2025, data di pubblicazione del decreto direttoriale che dispone i termini di trasmissione).
Il nuovo modello di comunicazione, alla sezione “Tipologia comunicazione”, consente l’associazione con la preventiva e/o il completamento trasmessi secondo decreto direttoriale del 24 aprile 2024.
Qualora l’impresa avesse inviato la preventiva entro il 15 maggio 2025, dovrà trasmettere entro il 17 luglio 2025 una nuova preventiva, barrando – nella sezione “Tipologia comunicazione”, il relativo campo e riportando il codice identificativo della vecchia comunicazione nel formato CIBSXXXXXXXXXX (qualora la preventiva sia stata trasmessa via pec dal 29 aprile al 17 maggio 2024 si barra il campo specifico e si inserisce il codice identificativo nel formato GSE/A2024NNNNNNN):

Se il contribuente ha inviato il completamento col vecchio modello entro il 15 maggio 2025, può direttamente trasmettere la nuova comunicazione di completamento associata alla precedente e alla vecchia preventiva:

Tutti coloro che, in relazione agli investimenti soggetti al nuovo tetto di spesa:
- hanno trasmesso le comunicazioni preventive e/o di completamento sul vecchio modello ex decreto direttoriale del 24 aprile 2024, dopo il 15 maggio 2025;
- non hanno trasmesso alcuna comunicazione su vecchio modello;
accedono al credito d’imposta in base alla data di invio della comunicazione preventiva secondo il nuovo modello allegato al decreto direttoriale del 16 giugno 2025.
4. Lo stato dell’arte delle risorse disponibili
Con comunicato del 18 giugno 2025, il giorno successivo all’apertura della piattaforma, Gse e Mimit hanno reso noto che le risorse “risultano ad oggi esaurite per gli investimenti non già comunicati con il precedente modello”.
È comunque opportuno che le imprese procedano a trasmettere quanto prima la comunicazione preventiva per poter accedere all’ordine cronologico.
Infatti, il comma 9, dell’articolo 2, Dd 15 maggio 2025 dispone che le comunicazioni si intendono in ogni caso trasmesse, anche in caso di indisponibilità di fondi e che, trascorsi 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma, il Gse comunica eventuali nuove disponibilità all’impresa, secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.
Le imprese con accesso preferenziale (comunicazioni preventive e/o di completamento trasmesse entro il 15 maggio 2025), che trasmettono la nuova preventiva e/o di completamento entro il 17 luglio, ricevono una ricevuta di “Prenotazione con credito d’imposta pari ad euro xxxxx”.

Le imprese che hanno trasmesso le vecchie preventive e/o di completamento dopo il 15 maggio 2025, ricevono una comunicazione di non validità della comunicazione con l’invito a trasmettere una nuova comunicazione:

Le imprese che inviano una nuova comunicazione, non associata a una preventiva e/o di completamento precedente, ricevono una comunicazione di temporanea indisponibilità di risorse:

Per questi soggetti i 30 giorni per il versamento degli acconti o per la stipula del contratto di leasing decorrono dalla ricezione dell’eventuale comunicazione del Gse di nuove risorse disponibili.
5. Le nuove tempistiche di fruizione
Le tempistiche per la fruizione in compensazione del credito d’imposta sono subordinate, oltre che al rispetto della regola generale di ripartizione in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di avvenuta interconnessione del bene (articolo 1, comma 1059, legge 178/2020), anche alle esigenze di monitoraggio delle risorse.
La procedura di monitoraggio prevede che, in seguito all’invio da parte dell’impresa della comunicazione di completamento, il Mimit trasmetta all’agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con il relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, all’articolo 2 comma 8, fa decorrere l’utilizzo in compensazione in modello F24 a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Mimit all’agenzia delle Entrate, quando il credito d’imposta sarà visibile sul cassetto fiscale del contribuente.
Esempio
Si pensi al caso di un’impresa che abbia perfezionato, con l’invio della comunicazione preventiva, preventiva con acconto e di completamento, l’iter di accesso al credito entro la fine del mese di giugno 2025, i termini di compensazione dovrebbero decorrere dal 10 agosto 2025:
È auspicabile che i problemi riscontrati nella piattaforma e i ritardi di protocollazione non si traducano in ulteriori slittamenti del dies a quo per la compensazione.
6. L’importo compensabile
Il credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso, nell’ambito della procedura di monitoraggio, dal Mimit all’agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Non sempre l’importo compensabile coincide con l’importo prenotato con la comunicazione preventiva: il credito d’imposta prenotato è l’importo massimo fruibile in compensazione.
Le successive due comunicazioni, preventiva con acconto e di completamento, trasmesse dall’impresa possono recare variazioni, esclusivamente in diminuzione, del costo sostenuto e del credito d’imposta maturato.
Conseguentemente il credito d’imposta effettivamente fruibile consiste nel minor valore tra i crediti comunicati.
Deve, inoltre, essere rispettata la regola generale di fruizione prevista per il credito d’imposta Transizione 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1, legge 178/2020: tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
7. Le modalità di compensazione
La risoluzione 41/E/2025 dell’agenzia delle Entrate ha istituito un apposito codice tributo per le compensazioni dei crediti d’imposta maturati su investimenti soggetti alla nuova disciplina ex articolo 1, comma 446, legge 207/2024:
“7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057 bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Nel modello F24, al campo “anno di riferimento” va inserito l’anno di completamento degli investimenti, nel formato “AAAA” (2025 o 2026).

Resta attivo il codice tributo istituito dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate 3/E/2021 e rinominato dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate 45/E/2023:
“6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge 232/2016 - articolo 1, commi 1056, 1057 e 1057 bis, legge 178/2020”.
Il codice 6936 deve essere utilizzato per la compensazione dei crediti d’imposta maturati in relazione agli investimenti:
- effettuati prima del 1° gennaio 2025;
ovvero
- effettuati dal 1° gennaio 2025 che rientrano nella clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 1, comma 446 ultimo periodo della legge 207/2024, per i quali entro il 31 dicembre 2024 sia stato accettato il relativo ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


