1. In sintesi
Il 31 luglio 2026 scade, pena la decadenza dal diritto al credito d’imposta Transizione 4.0, il termine di trasmissione delle comunicazioni di completamento al Gse ex decreto direttoriale 16 giugno 2025 sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 e validamente prenotati entro il 31 dicembre 2025, soggetti alla disciplina con limite di spesa di 2,2 miliardi di euro introdotta dai commi da 445 a 448, dell’articolo 1, legge 207/2024 (codice tributo “7077”).
Al contrario, non sono soggette a scadenza le comunicazioni di prenotazione e/o di completamento ex decreto direttoriale 24 aprile 2024 sugli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024, a cui risulta applicabile la disciplina originaria, priva di tetto massimo di spesa, di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, legge 178/2020 (codice tributo “6936”), come confermato anche dalla risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 260/2024.
Le imprese che si trovano in una sorta di “limbo 4.0”, avendo inviato la comunicazione preventiva a risorse esaurite, potrebbero optare, sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, per l’iperammortamento introdotto dall’articolo 1, commi 427-436, legge 199/2025.
Credito d’imposta Transizione 4.0 e iperammortamento non sono di per sé cumulabili, per espresso divieto contenuto al comma 431 della legge di Bilancio 2026, ma la maxi-circolare Mimit sull’iper dovrebbe indicare requisiti e modalità di rinuncia alla 4.0 a favore della super deduzione fiscale.
La scelta più probabile è quella di attribuire alla comunicazione di completamento Transizione 4.0 efficacia vincolante: l’impresa manifesterebbe così la volontà irrevocabile di fruire del credito d’imposta, precludendosi l’accesso all’iperammortamento.
La trasmissione della comunicazione di completamento comporta la maturazione del diritto di credito e la sua fruizione.
Trovano applicazione le regole generali del comma 1059 dell’articolo 1, legge 178/2020, in particolare l’obbligo di ripartizione in tre quote annuali di pari importo e la compensazione non è immediata, richiedendo il rispetto delle tempistiche legate allo scambio dati fra Mimit e agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta Transizione 4.0, codice tributo “7077”, è visibile nel cassetto fiscale del contribuente, alla sezione “Crediti e contributi – crediti agevolativi”.
2. L’ambito applicativo
Il 30 giugno 2026 si è ufficialmente conclusa la lunga stagione del credito d’imposta Transizione 4.0, in vigore a decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020, con la legge 160/2019, confermata, con modifiche, e ripetutamente prorogata dal 16 novembre 2020 con la legge 178/2020 e s.m.i.
Secondo i dati riportati dal documento redatto in forma congiunta da Banca d’Italia, Mef e Mimit, pubblicato nel mese di maggio “Piano Transizione 4.0: una valutazione degli effetti su investimenti, occupazione e produttività”, il credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 ha rappresentato uno dei principali strumenti di politica industriale in Italia tra il 2020 e il 2023, con circa 22 miliardi di euro di crediti d’imposta maturati su oltre 60 miliardi di euro di investimenti realizzati e più di 157.000 distinte operazioni (dati relativi alle società di capitali).
L’utilizzo dell’incentivo è stato caratterizzato da una notevole eterogeneità, concentrandosi dimensionalmente sulle micro, piccole e medie imprese, che hanno assorbito oltre il 76% delle risorse complessive, settorialmente sulle aziende manifatturiere, destinatarie di circa il 62% dei crediti e territorialmente al Nord Italia, con circa il 70% dei crediti fruiti.

L’analisi empirica condotta dagli esperti evidenzia che il credito d’imposta ha avuto un impatto positivo significativo sul tasso di investimento delle imprese di tutte le dimensioni, raggiungendo picchi fino a quasi 4 punti percentuali per le microimprese.

Gli effetti sull’occupazione sono, invece, risultati più contenuti e limitati alle imprese di minori dimensioni.
I risultati dell’analisi evidenziano come nel complesso la misura si sia rivelata efficace nello stimolare gli investimenti e nell’accrescere il capitale produttivo delle imprese, in particolare delle Pmi localizzate nel nord Italia e operanti nel settore manifatturiero, ma non abbia “determinato miglioramenti diffusi della produttività a livello di impresa nel periodo di osservazione”.
L’epilogo della misura è contrassegnato dalla legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), che all’articolo 1, commi 445-448, ha introdotto un limite di spesa annuale di 2,2 miliardi di euro.
Il tetto di spesa si applica agli investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A annesso alla legge 232/2016):
• effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;
• effettuati dal 1°gennaio 2026 al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sfuggono al tetto, per espressa clausola di salvaguardia a favore delle imprese, gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti “prenotati” prima del 2025 non sono soggetti, dunque, alle disposizioni della legge di Bilancio 2025, indipendentemente dal completamento nel 2025 o entro il 30 giugno 2026.
La nuova disciplina ha comportato la necessità di delineare una specifica procedura di accesso e fruizione e di introdurre specifici meccanismi di monitoraggio delle risorse stanziate, attraverso un iter di comunicazioni al Gse disciplinato dai decreti direttoriali 15 maggio e 16 giugno 2025:
• comunicazione preventiva, da trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con rilevanza dell’ordine cronologico di trasmissione ai fini dell’assegnazione delle risorse;
• comunicazione preventiva con acconto, da trasmettere entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione preventiva (in caso di indisponibilità di risorse, entro 30 giorni dalla data della comunicazione del GSE di nuova disponibilità), attestante il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione o, nel caso di leasing, la stipula del contratto e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto;
• comunicazione di completamento, da trasmettere all’effettuazione degli investimenti ed entro i seguenti termini perentori:
- entro il 31 marzo 2026 (la scadenza originaria era stabilita al 31 gennaio 2026 ed è stata successivamente prorogata al 31 marzo dal decreto 28 gennaio 2026), per gli investimenti “ultimati” entro il 31 dicembre 2025;
- entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti “ultimati” entro il 30 giugno 2026.
3. La scadenza del 31 luglio 2026 per la fruizione del credito
Il rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2026, previsto dall’articolo 2, comma 4 del decreto 15 maggio 2025, è fondamentale per il perfezionamento della procedura di fruizione del credito d’imposta a cui si riferisce.
Infatti, il mancato invio delle comunicazioni di completamento nei termini e nelle modalità previste comporta la decadenza dal diritto all’agevolazione.
Le imprese tenute ad adempiere sono, dunque, quelle che, avendo validamente prenotato il credito d’imposta Transizione 4.0 sugli investimenti ricadenti nella disciplina dell’articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020, come modificata dai commi da 445 a 448 dell’articolo 1 della legge 207/2024 (trattasi degli investimenti in beni materiali strumentali, inclusi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016, soggetti al tetto massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro – codice tributo “7077”), intendono effettivamente beneficiarne.
Si tratta, in particolare, delle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
• hanno confermato gli ordini al venditore e versato acconti (o nel caso del leasing, stipulato il contratto) entro il 31 dicembre 2025;
• hanno trasmesso entro il 31 gennaio 2026 la comunicazione preventiva e nei 30 giorni successivi, la comunicazione di conferma al Gse, secondo procedura e modelli di cui ai decreti Mimit 15 maggio 2025 e 16 giugno 2025;
• hanno effettuato gli investimenti “prenotati” dal 1° gennaio al 30 giugno 2026.
Al contrario, non sono soggette alla scadenza del 31 luglio le imprese che hanno prenotato l’investimento, confermando l’ordine al venditore e versando acconti di almeno il 20% o, in caso di leasing, sottoscrivendo il contratto e versando un maxicanone di almeno il 20%, entro il 31 dicembre 2024.
In questa fattispecie risulta, infatti, applicabile la disciplina originaria, priva di tetto massimo di spesa, di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, legge 178/2020 (codice tributo “6936”) e restano validi gli obblighi di comunicazione preventiva e di completamento introdotti dall’articolo 6 del Dl 39/2024 sul modello allegato al decreto Mimit del 24 aprile 2024.
La risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 260/2024 conferma l’assenza di un “termine di decadenza” per l’invio delle comunicazioni di cui al decreto 24 aprile 2024.
L’impresa che abbia omesso la comunicazione preventiva (obbligatoria per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024) e/o di completamento su investimenti non soggetti al tetto di spesa, non è nemmeno tenuta a ricorrere all’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’articolo 2, comma 1, Dl 16/2012, ma deve procedere all’invio della comunicazione preventiva e di completamento prima della compensazione, pena lo scarto del modello F24.
Questa prassi conferma come sia mutata la valenza dell’adempimento comunicativo dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla legge di Bilancio 2025, da requisito a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta a condizione a cui è subordinata la maturazione del diritto di credito.
Resta fermo, in ogni caso, il termine ultimo di effettuazione degli investimenti ammissibili ai crediti Transizione 4.0, fissato al 30 giugno 2026.
4. Le imprese nel “limbo 4.0” per esaurimento delle risorse
Con comunicato stampa dell’11 novembre 2025 il Mimit aveva annunciato il raggiungimento del tetto di 2,2 miliardi di euro stanziato dalla legge di Bilancio 2025, dopo “la forte accelerazione derivata dall’esaurimento dei fondi destinati al Piano 5.0”.
L’esaurimento delle risorse non ha comportato il blocco alle comunicazioni preventive: le imprese potevano trasmettere le prenotazioni confluendo in una lista d’attesa secondo l’ordine cronologico di invio, auspicando la disponibilità di nuove risorse per scorrimento delle domande o grazie a ulteriori stanziamenti.
Le imprese con investimenti effettuati nel primo semestre 2026 su prenotazione 2025, che hanno ricevuto dal Gse la comunicazione di ammissibilità, potranno provvedere all’invio del completamento entro il 31 luglio.
Ma le imprese tuttora in lista di attesa non sono nella condizione di poter rispettare il termine perentorio, essendo la funzionalità di compilazione e invio del completamento a loro inibita.
I soggetti nel “limbo 4.0” potrebbero optare, sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, per l’iperammortamento introdotto dall’articolo 1, commi 427-436, legge 199/2025.
È tuttavia opportuno che il Mimit si esprima al riguardo (l’occasione potrà essere la maxi-circolare iperammortamento attesa prima della pausa di Ferragosto) chiarendo le condizioni per il passaggio dal credito d’imposta Transizione 4.0 all’iperammortamento e in particolare se l’invio della comunicazione preventiva, ancorché l’impresa sia in lista d’attesa, rappresenti una causa ostativa o se, più probabilmente, fino all’invio del completamento sia possibile rinunciare al credito d’imposta a favore dell’iper.
In alternativa, alle imprese in lista d’attesa non resterebbe che confidare in un ulteriore stanziamento di risorse dallo Stato, possibile ma al momento non ancora confermato
5. Il passaggio dal credito Transizione all’iperammortamento: l’invio del completamento compromette la rinuncia?
Le imprese che hanno effettuato investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, ancorché gli stessi siano stati avviati prima del 2026, possono beneficiare del nuovo iperammortamento (“nuovo Piano Transizione 5.0”) ex articolo 1, commi 427-436, legge 199/2025.
La misura è attualmente operativa, a seguito della pubblicazione del decreto attuativo interministeriale del 7 maggio 2026 e dei decreti 10 giugno e 20 luglio 2026 che, rispettivamente, hanno avviato la procedura di accesso con la possibilità di inviare le comunicazioni preventive e di conferma degli investimenti ammissibili.
Si crea, quindi, un arco temporale, corrispondente al primo semestre 2026, di sovrapposizione delle discipline del credito d’imposta Transizione 4.0 e iperammortamento.
Fra le anticipazioni alla maxi-circolare che il Mimit si accinge a pubblicare prima della pausa ferragostiana sugli aspetti tecnici dell’iperammortamento, in continuità con la circolare 4/E/2017 e tutti i documenti di prassi che si sono susseguiti in un decennio, nonché con chiarimenti sulle novità dell’edizione 2026-2028, rientrano i requisiti e le modalità di rinuncia al credito d’imposta Transizione 4.0 a favore dell’iperammortamento, in caso di investimenti effettuati nel primo semestre 2026.
La scelta più probabile è quella di attribuire alla trasmissione della comunicazione di completamento Transizione 4.0 efficacia vincolante: l’impresa manifesterebbe, con tale adempimento, la volontà irrevocabile di fruire del credito d’imposta, precludendosi così l’accesso all’iperammortamento per espresso divieto di cumulo fra le due misure.
Infatti, il comma 431 della legge 199/2025 vieta espressamente la cumulabilità fra iperammortamento e credito Transizione 4.0 ex legge 207/2024: «La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
Se la maxi-circolare non venisse pubblicata prima della scadenza di invio delle comunicazioni di completamento (31 luglio) o non intervenisse una proroga del termine, le imprese si troverebbero a dover decidere se trasmettere, rischiando di non poter successivamente optare per l’iper, oppure rinunciare sin d’ora al credito d’imposta, omettendo l’adempimento a cui è subordinato il diritto al credito.
6. La compilazione della comunicazione di completamento
La compilazione e trasmissione delle comunicazioni di completamento in scadenza al 31 luglio segue l’iter e le modalità definite dai D.D. 15 maggio e 16 giugno 2025.
Attraverso l’area Clienti del sito web Gse, alla sezione “Servizi”, è necessario accedere al portale TR4-CIBS-BENI-2025 (modello di cui al D.D. 16/06/2025):

Cliccando sul pulsante “GENERA” si procede alla generazione di una nuova istanza:

Nella compilazione della comunicazione di completamento sul portale è necessario effettuare il collegamento a una comunicazione preventiva con acconto, selezionando il codice CIBS2025XXXXXXXXXX corrispondente e indicare il totale costo agevolabile e credito d’imposta complessivo:

Si procede poi alla compilazione del modello, indicando le date di avvio (data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili) e completamento, la classificazione dei beni oggetti di investimento all’interno dell’allegato A e il relativo costo agevolabile.
A differenza del modello ex decreto 24 aprile 2024, non è richiesta la ripartizione del credito d’imposta nelle quote annuali di compensazione.

L’istanza deve essere scaricata, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato e trasmessa allegando la carta di identità.
Al termine della procedura è disponibile la relativa ricevuta.
7. Le modalità di fruizione
La trasmissione della comunicazione di completamento entro il termine perentorio del 31 luglio comporta il perfezionamento dell’iter con la maturazione del diritto di credito e la fruizione.
Continuano ad applicarsi le regole generali del comma 1059 dell’articolo 1, legge 178/2020:
• utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997;
• ripartizione in tre quote annuali di pari importo;
• fruizione a partire dall’anno di avvenuta interconnessione del bene.
Tuttavia, all’invio della comunicazione di completamento, la possibilità di compensazione non è immediata.
Il decreto del 15 maggio 2025, all’articolo 2 comma 8, fa decorrere l’utilizzo in compensazione in modello F24 a partire dal giorno 10 del secondo mese successivo a quello della trasmissione del completamento: entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo il credito è comunicato dal Mimit all’Agenzia delle entrate e la fruizione è ammessa dal giorno 10 del mese seguente.
Il credito d’imposta Transizione 4.0 - codice tributo “7077” è visibile sul cassetto fiscale del contribuente, alla sezione “crediti e contributi – crediti agevolativi”:

Quindi, nel caso un’impresa perfezioni, con l’invio della comunicazione di completamento, l’iter di accesso al credito il 31 luglio 2026, i termini di compensazione dovrebbero decorrere dal 10 settembre 2026:
• 31 luglio 2026, data invio comunicazione di completamento;
• 7 agosto 2026 (quinto giorno lavorativo del mese successivo), data di trasmissione dal Mimit all’Agenzia delle entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie del mese precedente;
• 10 settembre 2026 (giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Mimit all’Agenzia delle entrate), dies a quo per l’utilizzo in compensazione.
Con la risoluzione 41/E/2025 l’Agenzia delle entrate ha istituito l’apposito codice tributo per le compensazioni dei crediti d’imposta maturati su investimenti soggetti alla nuova disciplina ex articolo 1, comma 446, legge 207/2024:
• “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Nel modello F24, al campo “anno di riferimento” va inserito l’anno di completamento degli investimenti, nel formato “AAAA” (in tal caso il 2026).
Il codice tributo istituito dalla risoluzione Entrate 3/E/2021 e rinominato dalla risoluzione Entrate 45/E/2023 resta operativo per i crediti non soggetti al limite di spesa e oggetto di comunicazioni ex decreto direttoriale 24 aprile 2024:
• “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge 178/2020”.


