1. In sintesi

Scade il 31 gennaio 2026 il termine previsto dal decreto Mimit del 15 maggio 2025 per la trasmissione delle comunicazioni preventive e di completamento al Gse sugli investimenti Transizione 4.0.

L’imminente termine si riferisce agli investimenti in beni materiali inclusi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016, soggetti al limite di spesa annuale di 2,2 miliardi di euro introdotto dall’articolo 1, comma 446, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

In base alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025, il limite di spesa annuale si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 178/2020 maturato sugli investimenti effettuati:

• dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

• ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’iter di accesso alle risorse limitate prevede la trasmissione al Gse di una comunicazione preventiva, una comunicazione preventiva con acconto e una comunicazione di completamento, che sblocca la fruizione del credito d’imposta.

L’articolo 2 del decreto Mimit del 15 maggio 2025 stabilisce il termine di trasmissione del 31 gennaio 2026 con riferimento a:

• le comunicazioni preventive, che devono essere in ogni caso trasmesse «in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026»;

• le comunicazioni di completamento sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

In caso di investimenti realizzati entro il 30 giugno 2026, la scadenza per l’invio delle comunicazioni di completamento scade il 31 luglio 2026.

La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 770, ha destinato alla misura ulteriori fondi, pari 1,3 miliardi di euro, vincolandoli ai soli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025.

Nel complesso, dunque, il limite di spesa per investimenti Transizione 4.0 ammonta attualmente a un totale di 3,5 miliardi di euro.

2. Cosa scade entro il 31 gennaio 2026: la comunicazione preventiva…

L’articolo 2 del decreto Mimit del 15 maggio 2025, modificato dal decreto del 16 giugno 2025, fissa un termine perentorio per l’invio al Gestore dei servizi energetici - Gse Spa dei modelli di comunicazione rispettivamente preventiva e di completamento sugli investimenti Transizione 4.0 soggetti al limite di spesa annuale di 2,2 miliardi di euro, introdotto dall’articolo 1, comma 446, legge di Bilancio 2025.

Per quanto riguarda la comunicazione preventiva, strumentale alla prenotazione delle risorse, la scadenza è fissata dall’articolo 2, comma 2 del decreto 15 maggio 2025, al 31 gennaio 2026: «Il modello di comunicazione è trasmesso dall’impresa in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla legge 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva».

Dalla lettura del comma il termine di fine gennaio parrebbe ritenersi applicabile alle “code” di investimenti avviati nel 2025 e da completare entro il 30 giugno 2026.

Gli investimenti realizzati nel 2025, infatti, avrebbero dovuto essere comunicati “in via preventiva”, anche se il tenore della disposizione ammette la possibilità di uno slittamento al 31 gennaio 2026.

Va rammentato che, con comunicato stampa del 11 novembre 2025, il Mimit aveva annunciato l’esaurimento delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2025 (pari a 2,2 miliardi di euro) come “effetto domino” derivante dall’azzeramento dei fondi destinati al Piano 5.0.

Il raggiungimento del limite di spesa annuale non ha, tuttavia, compromesso la possibilità delle imprese di inviare comunicazioni di prenotazione, generando una lista di attesa basata sull’ordine cronologico di trasmissione con la previsione che, in caso di nuova disponibilità di risorse, il Gse ne dia comunicazione alle imprese, sbloccando l’accesso al credito.

La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 770, è intervenuta con un rifinanziamento della misura per 1,3 miliardi di euro, incrementando il limite di spesa a un totale di 3,5 miliardi di euro.

I nuovi fondi sono, tuttavia, limitati ai soli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025.

Ne deriva, dunque, l’importanza del rispetto del termine del 31 gennaio 2026 per le imprese che, intendendo beneficiare del credito d’imposta Transizione 4.0, non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione preventiva, specie a valere sugli investimenti 2025 che possono contare sullo stanziamento in legge di Bilancio 2026.

Va tuttavia precisato che i maggiori fondi devono anche tenere conto dell’esigenza di copertura delle opzioni trasmesse al Gse con la rinuncia al credito Transizione 5.0 a favore del 4.0.

La norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 2 del Dl 175/2025, convertito in legge 4/2026, precisa, infatti, che il divieto di cumulo fra credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, sancito nella legge istituiva della 5.0 (l’articolo 38 del Dl 19/2024), si interpreta nel senso dell’impossibilità di presentare contestualmente una domanda di accesso per entrambe le misure sui medesimi investimenti.

Prima del chiarimento, una strategia legittimamente adottata da molte imprese come “paracadute” in caso di mancato perfezionamento dell’iter 5.0, consisteva nella trasmissione delle preventive anche a valere sulla 4.0, con duplicazione delle risorse prenotate sulle due misure.

Con l’opzione trasmessa al Gse le imprese che, in relazione a un medesimo investimento, avevano intrapreso il doppio binario 4.0 e 5.0, hanno perfezionato la scelta, liberando le risorse sulla misura non selezionata.

L’iter ordinario di accesso al credito d’imposta Transizione 4.0 prevede che, entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa trasmetta una comunicazione preventiva con acconto, attestando il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione ovvero, nel caso di leasing, il numero del contratto e la data di sottoscrizione.

Tuttavia, in caso di indisponibilità di risorse e di ingresso in lista d’attesa, i 30 giorni decorrono dalla data di comunicazione del Gse di disponibilità di nuove risorse.

Le imprese che trasmetteranno la comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026 e riceveranno una comunicazione di attuale indisponibilità di risorse, dovranno attendere le tempistiche sopra indicate per l’invio della comunicazione preventiva con acconto e, post realizzazione dell’investimento, della comunicazione di completamento.

3. …e la comunicazione di completamento

Il rispetto della scadenza del 31 gennaio 2026 è cruciale per le imprese che hanno validamente prenotato le risorse a valere sul credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti completati entro il 31 dicembre 2025.

L’articolo 2, comma 4 del decreto Mimit del 15 maggio 2025, come modificato dal decreto del 16 giugno 2025, prevede due distinti termini di invio delle comunicazioni di completamento, modulati in funzione del momento di effettuazione degli investimenti agevolabili: «Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026».

Dunque:

• per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, il termine di invio della comunicazione di completamento è il 31 gennaio 2026.

• per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026 (si tratta di investimenti con ordini confermati e acconti di almeno il 20% versati entro il 31 dicembre 2025), il termine di invio della comunicazione di completamento è fissato al 31 luglio 2026.

4. L’invio del completamento sblocca la fruizione del credito

La trasmissione della comunicazione di completamento entro i termini indicati consente la fruizione dell’incentivo.

Attenzione però alle tempistiche di compensazione, che non sono immediate.

Ai sensi del comma 448 della legge di Bilancio 2025 e di quanto disposto dall’articolo 2, comma 8 del decreto Mimit del 15 maggio 2025, il Ministero trasmette all’agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle comunicazioni di completamento.

Il dies a quo per la compensazione del credito in modello F24 scatta a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Mimit alle Entrate.

La risoluzione 41/E/2025 dell’agenzia delle Entrate, che istituisce il codice tributo “7077” per l’utilizzo in compensazione, conferma che “il credito d’imposta utilizzabile è visibile sul cassetto fiscale del contribuente”.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Mimit all’agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il periodo di fruizione è il medesimo degli investimenti non soggetti al limite di 2,2 miliardi di euro: vige l’obbligo di ripartizione in tre quote annuali di pari importo.

Infatti, gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e di cui all’articolo 1, comma 446, della legge di Bilancio 2025 restano assoggettati alla medesima disciplina della legge 178/2020.

La risoluzione 41/E/2025 dell’agenzia delle Entrate non lascia adito a dubbi, rammentando che «il comma 1059 della legge n. 178 del 2020 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo».

Esempio

Per un’impresa che trasmette il 31 gennaio 2026 la comunicazione di completamento al Gse per investimenti effettuati nel 2025, la compensazione dovrebbe essere effettuabile a partire dal 10 marzo 2026:

• 31 gennaio 2026, data invio comunicazione di completamento;

• 6 febbraio 2026 (quinto giorno lavorativo del mese successivo), data di trasmissione dal Mimit all’agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie del mese precedente;

• 10 marzo 2026 (giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Mimit all’agenzia delle Entrate), dies a quo per l’utilizzo in compensazione.

5. Quando non si applica il termine del 31 gennaio 2026

Il termine del 31 gennaio 2026 per la trasmissione delle comunicazioni preventive e di completamento non trova applicazione per gli investimenti e relativi crediti non soggetti alle modifiche normative apportate dalla legge di Bilancio 2025.

Si tratta degli investimenti avviati nel 2024, confidando nell’accesso automatico al credito d’imposta secondo le aliquote del comma 1057-bis dell’articolo 1, legge 178/2020, a favore dei quali la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una clausola di salvaguardia: il limite di spesa non si applica nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2024, risulti essere stato accettato l’ordine dal venditore ed effettuato il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La deroga all’applicazione del limite massimo di spesa vale per gli investimenti avviati nel 2024, indipendentemente dal completamento nel 2025 o entro il 30 giugno 2026.

Il decreto Mimit del 15 maggio 2025 chiarisce, all’articolo 1, comma 2, che per gli investimenti suddetti si applicano le disposizioni di cui al precedente decreto del 24 aprile 2024, che dà attuazione agli obblighi di monitoraggio introdotti dall’articolo 6 del Dl 39/2024.

L’articolo 1, comma 4 del decreto del 24 aprile 2024 non definisce termini di invio delle comunicazioni: «il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti».

La risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 260/2024 ha peraltro chiarito che non esiste, in questo caso, un termine perentorio per l’invio delle comunicazioni (preventiva e di completamento) “a pena di decadenza” e che il contribuente che abbia omesso le comunicazioni è semplicemente tenuto a provvedervi per la fruizione del credito, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 del Dl 16/2012.

In tali ipotesi, per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 si utilizza il codice tributo “6936”, istituito con la risoluzione 3/E/2021 e rinominato con la risoluzione 45/E/2023.

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