1. In sintesi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 72 del 27 marzo 2026) del Dl 38/2026, in vigore dal 28 marzo scorso, il legislatore è intervenuto con un pacchetto articolato di misure urgenti in materia fiscale ed economica. Tra le novità di maggior rilievo spicca l’articolo 8 del Dl 38/2026 che ha previsto un “nuovo” credito d’imposta destinato alle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste nell’ambito del Piano Transizione 5.0, ma che erano rimaste escluse dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili.
A distanza di pochi giorni, il quadro è stato ulteriormente rafforzato dal Dl 42/2026 (cd. “decreto Carburanti”), entrato in vigore il 4 aprile 2026, che – pur finalizzato principalmente a fronteggiare le tensioni sui prezzi dei prodotti petroliferi – ha inciso in modo significativo anche su alcune disposizioni del decreto Fiscale. In particolare, è stata innalzata la percentuale di fruizione del credito d’imposta che dal 35%, prevista nella formulazione originaria del decreto Fiscale, passa all’89,77% dell’importo richiesto.
Il quadro operativo è stato infine completato con la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026 con cui l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079”, necessario per consentire alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto nell’ambito del Piano Transizione 5.0. L’introduzione del nuovo codice rappresenta un passaggio fondamentale per rendere concretamente fruibile una agevolazione che, anche alla luce delle recenti modifiche normative, riveste un ruolo centrale nel sostegno agli investimenti e alla transizione digitale ed energetica delle imprese.
2. Le novità sul credito d’imposta Transizione 5.0
Per comprendere appieno la portata dell’intervento, è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 trova la propria origine nell’articolo 38 del Dl 19/2024 (cd. decreto Pnrr) e consiste in un’agevolazione per tutte le imprese che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, hanno effettuato nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Successivamente, l’articolo 8 del Dl 38/2026 ha introdotto, limitatamente all’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato alle imprese che avevano già partecipato al programma Transizione 5.0, presentando una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Si tratta, dunque, di una platea qualificata di soggetti che avevano già sostenuto costi e pianificato interventi coerenti con gli obiettivi della transizione digitale ed energetica. L’intervento del legislatore risponde così all’esigenza di colmare una criticità concreta, evitando che investimenti già sostenuti e validati sotto il profilo tecnico restassero privi di sostegno economico.
Nella versione originaria del decreto fiscale, il credito d’imposta era riconosciuto in misura pari al 35% dell’importo richiesto, entro un limite complessivo di spesa pari a 537 milioni di euro. Tale assetto, è stato tuttavia modificato dal recente Dl 42/2026 (cd. “decreto Carburanti”) che ha inciso in maniera diretta anche sulla disciplina in esame. In particolare, la percentuale del credito è stata elevata fino all’89,77% dell’importo originariamente richiesto, trasformando di fatto il contributo in una copertura quasi integrale degli investimenti effettuati. Contestualmente, la dotazione finanziaria è stata incrementata in misura rilevante, passando a 1.302,3 milioni di euro.
Per completezza, si segnala che, oltre al recupero degli incentivi già richiesti, il “decreto Carburanti” ha introdotto il nuovo comma 3 bis all’articolo 8 del Dl 38/2026, prevedendo in favore dei medesimi soggetti un ulteriore contributo, entro limiti di spesa prefissati per gli anni 2026-2028. Tale contributo è commisurato agli investimenti sostenuti per impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprensivi dei sistemi di accumulo, nonché alle spese per le relative certificazioni.
3. Ambito soggettivo e oggettivo della misura
Fermo restando il potenziamento dell’agevolazione, restano invariati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’accesso al beneficio.
Il credito d’imposta continua, infatti, a essere riconosciuto esclusivamente alle imprese che:
- hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo del Dl 19/2024;
- hanno ottenuto dal Gse la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal Dm 24 luglio 2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.
La misura si rivolge, dunque, ai cosiddetti “esodati” della Transizione 5.0, vale a dire quei soggetti che, pur avendo ricevuto la conferma tecnica dal Gse e prenotato le risorse nel 2025, non avevano potuto beneficiare dell’agevolazione per carenza di fondi.
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione riguarda i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali riconducibili agli Allegati A e B della legge 232/2016 (c.d. beni “4.0”) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
4. Modalità di utilizzo del credito
Entro il 30 aprile 2026, il Gse comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’agenzia delle Entrate.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione, comunicato dal Gse, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, da presentare entro il 31 dicembre 2026, a decorrere dal quinto giorno successivo alla comunicazione dell’importo spettante. Il modello deve essere trasmesso unicamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione della agevolazione, la risoluzione n. 14/2026 dell’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079”, denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – articolo 8 del Dl 27 marzo 2026, n. 38”. Il codice deve essere riportato nella sezione “Erario del modello F24”, indicando l’importo del credito nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente sia tenuto al riversamento dell’agevolazione, il medesimo codice deve essere utilizzato nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare è quello di completamento dell’investimento, espresso nel formato “AAAA”, come risultante dal cassetto fiscale del beneficiario.
La disciplina prevede, inoltre, una significativa deroga ai limiti ordinari in materia di compensazione. In particolare, non trovano applicazione:
- il limite annuale di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- il limite generale di compensazione pari a 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge 388/2000;
- il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro previsto dall’articolo 31 del Dl 78/2010.
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta in questione non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla norma, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 38 del Dl 19/2024 e nel decreto attuativo del 24 luglio 2024.
5. I controlli dell’agenzia delle Entrate e il ruolo del Gse
Un ruolo cruciale nella gestione della misura è rappresentato dal flusso informativo tra il Gse e l’agenzia delle Entrate. Il Gse trasmette infatti all’Amministrazione finanziaria l’elenco delle imprese beneficiarie, l’importo del credito concesso e le eventuali variazioni.
Sulla base di tali dati, l’agenzia delle Entrate, effettua controlli automatici sui modelli F24 presentati, verificando che:
- il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Gse;
- l’importo del credito utilizzato non ecceda quello autorizzato.
In caso di esito negativo dei controlli, il modello F24 viene scartato. Il sistema tiene conto anche di eventuali rettifiche comunicate successivamente dal Gse, garantendo così un monitoraggio costante e aggiornato.
6. Obblighi dei beneficiari
Infine, come precisato dall’avviso del Mimit del 29 aprile 2026, le imprese destinatarie non dovranno limitarsi a ricevere la conferma del credito d’imposta, ma sono altresì tenute a:
- comunicare tempestivamente al Gse eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
- conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
- comunicare al Gse l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.


