1. In sintesi
Il piano Transizione 5.0 si pone il pregevole obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese in digitalizzazione, transizione energetica e formazione del personale.
Nel biennio 2024-2025 coesistono le misure agevolative 4.0 e 5.0, con un totale di risorse stanziate pari 12,7 miliardi di euro: 6,3 miliardi di euro, provenienti dal programma RePower Ee che finanziano il Piano Transizione 5.0 e 6,4 miliardi di risorse nazionali, destinate al Piano Transizione 4.0.
Il credito d’imposta Transizione 5.0, con aliquote e massimali potenziati rispetto al 4.0, è caratterizzato da un’elevata complessità, sotto il profilo dei requisiti tecnici di accesso e di gestione della procedura.
Sotto il profilo dei requisiti tecnici, l’ammissibilità dei progetti di innovazione dipende dall’ottenimento di un risparmio energetico minimo, che deve conseguire dall’introduzione di uno o più beni 4.0 e che deve essere calcolato a livello di processo interessato o di struttura produttiva (con risparmio minimo rispettivamente del 5% o del 3%).
La procedura di accesso al credito d’imposta prevede tre fasi essenziali, gestite attraverso la piattaforma informatica del Gse “Transizione 5.0” e caratterizzate dalla produzione di una copiosa documentazione:
1) trasmissione della comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d’imposta, corredata dalla certificazione energetica ex ante;
2) trasmissione della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, entro 30 giorni dalla ricevuta di avvenuta prenotazione, per il mantenimento della stessa;
3) trasmissione della comunicazione di completamento degli investimenti, tassativamente entro il 28 febbraio 2026 con completamento del progetto di innovazione entro il 31 dicembre 2025, corredata in particolare dalla certificazione energetica ex post e dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
2. Le caratteristiche
Nell’ambito della nuova Missione 7 – RepowerEU del Pnrr revisionato, l’Investimento 15 “Transizione 5.0”, con una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro complessivi, è finalizzato a «sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili».
Il piano Transizione 5.0, istituito dall’articolo 38 del Dl 19/2024, prevede un credito d’imposta, a meccanismo di accesso e fruizione semi-automatico, a favore delle imprese che effettuano, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
La nuova misura agevolativa rappresenta l’evoluzione potenziata, in chiave “green”, del piano Transizione 4.0 (tuttora in vigore per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, con coda al 30 giugno 2026 in caso di prenotazione) e coniuga la finalità di incentivare la digitalizzazione della generalità delle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva o di processo interessato dall’investimento.
Infatti, sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti in beni strumentali e attività formative, effettuati nell’ambito di un progetto di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, intesa, in base alla definizione contenuta all’articolo 1 del Dm Transizione 5.0 del 24 luglio 2024 (di seguito decreto attuativo): «differenza , in termini di energia primaria (espressa in Tonnellate equivalenti petrolio - Tep), dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 del presente decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento».
Ai fini dell’ammissibilità al beneficio rivestono, dunque, un ruolo cruciale gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016 (c.d. beni 4.0), inclusi «i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”)», citati all’articolo 6 del decreto attuativo.
La riduzione dei consumi energetici deve, infatti, essere conseguita tramite gli investimenti nei beni 4.0 sopra citati e deve essere misurabile o stimabile a livello di:
• struttura produttiva, definita come «il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi”, con risparmio minimo del 3%;
• processo interessato dall’investimento, definito come il “processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6» del decreto attuativo, con risparmio minimo del 5%.
L’incentivo si caratterizza per un’elevata complessità, sia tecnica che procedurale: il credito d’imposta sarà fruibile in F24, anche in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2025 e decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’agenzia delle Entrate da parte del Gse (l’eventuale quota non compensata, in tutto o in parte, a tale data deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo) solo a valle di un rigorosa procedura di accesso, che prevede l’invio al Gse di comunicazioni attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0”.
L’accesso all’agevolazione è subordinato alla presentazione di certificazioni da parte di valutatori indipendenti, secondo modalità, contenuto e termini di trasmissione individuati dal decreto attuativo e modelli allegati alla circolare operativa “Transizione 5.0”:
3. Il processo interessato, focus
La circolare operativa Gse-Mimit “Transizione 5.0” del 16 agosto 2024, nell’ambito dei chiarimenti tecnici necessari ai fini della corretta applicazione dell’agevolazione, si focalizza, al capitolo 2, sulla perimetrazione del processo interessato dalla riduzione dei consumi energetici, con intuitive esemplificazioni grafiche.
Ne emerge che il processo interessato, su cui calcolare la riduzione dei consumi energetici, può essere parte dell’intero processo produttivo solo qualora garantisca in autonomia la trasformazione dell’input in output, ad esempio:
• il processo interessato in Figura 1 coincide con l’intera linea produttiva costituita dalle componenti 1c, 2c e 3c (oggetto di investimento è il componente 2c, con ricadute sui consumi energetici anche di 3c; i componenti 1c e 3c devono essere inclusi nel computo, in quanto assicurano la trasformazione dell’input nell’output di processo insieme al 2c);

Figura 1 - Fonte: Circolare operativa "Transizione 5.0"
• il processo interessato in Figura 2 coincide con un unico bene materiale 4.0 (il componente 1f) che garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output.

Figura 2 - Fonte: Circolare operativa “Transizione 5.0”
Il Gse precisa che, in caso di indisponibilità dei dati disaggregati per la misurazione o la stima dei consumi energetici relativi al processo interessato dalla riduzione, resta salva la possibilità di considerare l’intero processo produttivo, come evidenziato in Figura 3 (oggetto di investimento è il componente 2c, con ricadute sui consumi energetici anche di 3c, ma non sono disponibili i dati disaggregati):

Figura 3 - Fonte: Circolare operativa “Transizione 5.0
Al contrario, in caso di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di uno o più beni materiali e/o immateriali a servizio di più processi produttivi, la riduzione dei consumi energetici dovrà essere quantificata necessariamente rispetto alla struttura produttiva, ad esempio:
• il processo interessato in Figura 4 coincide con l’intera struttura produttiva (oggetto di investimento sono le componenti 2c e 1f, relative a processi produttivi diversi).

Figura 4 - Fonte: Circolare operativa “Transizione 5.0”
I consumi energetici della struttura produttiva devono essere determinati sommando i consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali.
4. I progetti di innovazione ammissibili
Ogni impresa può beneficiare, per ciascuna annualità 2024 e 2025, del credito d’imposta Transizione 5.0 su uno o più progetti di innovazione, con investimenti in una o più strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, entro il limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro.
I progetti ammissibili devono risultare:
• avviati a decorrere dal 1° gennaio 2024, con ciò intendendosi, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del decreto attuativo, «la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima»;
• completati entro il 31 dicembre 2025, secondo la data di effettuazione dell’ultimo investimento dello compone, come meglio precisato all’articolo 4 comma 3 del decreto attuativo.
Non è tuttavia possibile agevolare contestualmente due o più progetti di innovazione per struttura produttiva interessata: è possibile accedere al credito d’imposta per un secondo progetto sullo stesso sito, solo previa conclusione o ritiro o rigetto del primo progetto.
Nell’ambito del progetto di innovazione si individuano tre tipologie di investimenti potenzialmente ammissibili:
a) investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016 (inclusi software “Energy Dashboarding” e gestionali acquistati nell’ambito del medesimo progetto) – investimenti “trainanti”, sempre necessari e soggetti al solo limite di annuale di 50 milioni di euro complessivi per impresa (articolo 6 del decreto attuativo);
b) investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo – investimenti “trainati”, soggetti a criteri di localizzazione e dimensionamento, nonché a limiti di costo massimo ammissibile calcolati in euro/kW e per i sistemi di accumulo al limite di 900 euro/kWh (vedasi articolo 7 e allegato 1 del decreto attuativo e capitolo 3 della circolare operativa);
c) investimenti in attività di formazione del personale, negli ambiti formativi individuati nell’allegato 2 del decreto attuativo, erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa, di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con sostenimento di un esame finale e attestazione del risultato conseguito – investimenti “trainati”, soggetti al doppio limite del 10% delle spese a) + b) e di 300 mila euro di spesa (articolo 8 e allegato 2 del decreto attuativo).
Per quanto riguarda il caso frequente di impianti per l’autoproduzione, destinata ad autoconsumo, di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente quelli comprensivi di moduli fotovoltaici in grado di soddisfare i requisiti territoriali (produzione nell’Ue) e i requisiti tecnici (efficienza minima del 21,5%) previsti per l’iscrizione nel “Registro delle tecnologie per il fotovoltaico” gestito da Enea, di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), Dl 181/2023.
Nelle more della formazione del registro, spetta al produttore attestare il rispetto dei requisiti.
Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività che non sono in grado di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (c.d. Dnsh), ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (Ue) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, come da elencazione dell’articolo 5, comma 1 del decreto attuativo: a tal riguardo le comunicazioni al Gse devono essere corredate dalle check list “Schede tecniche Dnsh”, di competenza a seconda degli investimenti effettuati, indicate all’allegato VII della circolare operativa.
Infine, analogamente al credito Transizione 4.0, sono esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:
• l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
• sono previsti meccanismi di sterilizzazione del rischio economico.
5. L’entità del credito d’imposta, esempi di calcolo
La corretta perimetrazione del processo interessato ai fini del calcolo del risparmio energetico è funzionale all’individuazione dell’aliquota applicabile a tutti gli investimenti ammissibili al progetto di innovazione, in base alle aliquote indicate in tabella 1, entro il limite annuale di costi ammissibili di 50 milioni di euro per impresa beneficiaria e secondo tre scaglioni di investimento:

Tabella 1 - Fonte: Circolare operativa “Transizione 5.0”
Per le Pmi, il costo delle certificazioni energetiche ex ante ed ex post è riconosciuto in aumento diretto del credito d’imposta fino a 10 mila euro.
Per i soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, il costo della certificazione contabile è riconosciuto in aumento diretto del credito d’imposta fino a 5 mila euro.
Il credito 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali a eccezione del credito d’imposta Transizione 4.0, del credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes) e nelle Zone Logistiche Speciali (Zls).
In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento, il credito d’imposta effettivamente spettante potrebbe essere oggetto di ricalcolo:
• qualora i costi effettivamente sostenuti eccedano quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
• qualora i costi effettivamente sostenuti siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato in riduzione.
La circolare operativa “Transizione 5.0” reca, al capitolo 9, due intuitivi esempi di calcolo, in relazione:
• al credito d’imposta spettante relativo ad un processo interessato dall’investimento (esempio 1);
• al credito d’imposta spettante relativo alla struttura produttiva (esempio 2).
Esempio 1. Credito d’imposta spettante relativo ad un processo interessato dall’investimento.
Spesa per 3 beni materiali 4.0 e un bene immateriale 4.0 = 2.800.000 €
Spesa per la formazione = 150.000 €
Totale costi ammissibili per il progetto di investimento = 2.950.000 €
Riduzione percentuale dei consumi energetici sul processo interessato = 10,78%
L’ammontare complessivo delle spese di formazione agevolabili soddisfa il doppio limite:
• 10% della somma fra investimenti in beni 4.0 e investimenti in beni di autoproduzione energia da Fer (non presenti) – limite = 2.800.000 x 10% = 280.000 €;
• 300 mila € di investimento complessivo in formazione.
Il credito d’imposta prenotato, applicando le aliquote di tabella 2, ammonta a = 2.500.000 x 40% + 450.000 x 20% = 1.090.000 €.

Tabella 2
Qualora i costi effettivamente sostenuti si rivelino superiori a quanto preventivato e ammontino a 3.200.000 €, il credito sarà comunque pari all’importo prenotato di 1.090.000 €.
Qualora i costi effettivamente sostenuti si rivelino inferiori a quanto preventivato e ammontino a 2.400.000 €, il credito sarà oggetto di ricalcolo in sede di comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e/o di completamento: credito d’imposta spettante = 2.400.000 x 40% = 960.000 €.
ESEMPIO 2. Credito d’imposta spettante relativo alla struttura produttiva
Spesa per un bene materiale 4.0 e un bene immateriale 4.0 sul processo produttivo 1 e per un bene materiale 4.0 e un bene immateriale 4.0 sul processo produttivo 2 = 1.200.000 €
Spesa per le certificazioni energetiche ex ante ed ex post = 5.000 €
Spesa per la certificazione contabile = 3.000 €
Totale costi ammissibili per il progetto di investimento = 1.208.000 €
Riduzione percentuale dei consumi energetici sulla struttura produttiva = 6,53%
Il credito d’imposta prenotato dalla Pmi, non soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti, applicando le aliquote di tabella 3 e riconoscendo le spese delle certificazioni a diretto aumento del credito d’imposta, ammonta a = 1.200.000 x 40% + 8.000 x 100% = 488.000 €.

Tabella 3
Qualora i costi effettivamente sostenuti si rivelino superiori a quanto preventivato e ammontino a 1.350.000 €, il credito sarà comunque pari all’importo prenotato di 488.000 €.
Qualora i costi effettivamente sostenuti si rivelino inferiori a quanto preventivato e ammontino a 1.008.000 €, di cui 8.000 € di spese per certificazioni, il credito sarà oggetto di ricalcolo in sede di comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e/o di completamento:
credito d’imposta spettante = 1.000.000 x 40% + 8.000 x 100% = 408.000 €.
6. La procedura di accesso: la comunicazione preventiva
La procedura di accesso alla misura Transizione 5.0 risulta articolata in tre fasi principali:
1) trasmissione della comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione ex ante dei consumi energetici (allegato VIII della circolare operativa “Transizione 5.0”), per la prenotazione del credito d’imposta;
2) trasmissione della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito di imposta prenotato, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo dei beni 4.0 e degli impianti di autoproduzione di energia da Fer;
3) trasmissione della comunicazione di completamento degli investimenti, tassativamente entro il 28 febbraio 2026 con completamento del progetto di innovazione entro il 31 dicembre 2025, contenente informazioni tecnico-amministrative e gli estremi delle fatture relativi agli investimenti effettuati, corredata in particolare dalla certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (allegato X della circolare operativa “Transizione 5.0”) e dall’attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile (allegato V della circolare operativa “Transizione 5.0”).
La comunicazione preventiva risponde all’esigenza di assicurare il rispetto e garantire il monitoraggio del limite di spesa di cui all’articolo 38, comma 21, Dl 19/2024, complessivamente pari a 6,3 miliardi di euro e così ripartito:
• 1,0395 miliardi di euro per l’anno 2024;
• 3,1185 miliardi di euro per l’anno 2025;
• 0,4158 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;
• 0,063 miliardi di euro a copertura degli oneri di gestione della procedura.
Con la trasmissione della comunicazione preventiva, l’impresa prenota il credito d’imposta spettante, nel limite delle risorse disponibili.
La comunicazione preventiva deve essere trasmessa, pena l’improcedibilità, esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma informatica “Transizione 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del Gse.
La piattaforma richiede di inserire i dati e le spese del progetto di innovazione.
I dati del progetto di innovazione richiesti sono:
• i dati della struttura produttiva (denominazione e indirizzo, dati catastali, dichiarazione relativa all’univocità dei dati catastali);
• l’anagrafica dell’operatore (dati dell’impresa richiedente, del legale rappresentante e del referente della richiesta);
• selezionare i flag per autodichiarare i requisiti dell’impresa e dell’intervento oggetto di richiesta del beneficio;
• l’anagrafica del progetto (descrizione progetto, informazioni di dettaglio, tipologia di certificazione e relativi dati identificativi, dati relativi al risparmio annuo stimato);
• i dati su beni di autoproduzione e autoconsumo (presenza impianti di produzione esistenti, dati tecnici degli impianti di produzione esistenti, dati relativi a consumo e producibilità).
In allegato alla comunicazione preventiva, deve essere inviata la seguente documentazione:
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dsan), redatta ai sensi del Dpr 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal suo Delegato e corredata da documento di identità in corso di validità;
• l’eventuale “Delega per la presentazione della comunicazione preventiva” firmata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente (allegato I alla circolare operativa);
• la “Certificazione ex ante”, firmata digitalmente dal certificatore (allegato VIII alla circolare operativa), corredata da documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
• la documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante (Modulo di certificazione ESCo/EGE);
• la “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” firmata dal certificatore (allegato III);
• la “Dichiarazione dati titolare effettivo” (allegato II).
Con l’invio della comunicazione preventiva, la piattaforma assegna un codice identificativo alfanumerico univoco di struttura “TR5-XXXXX”: questo codice deve essere riportato, unitamente alle singole voci di costo per ogni investimento e alla dicitura recante il riferimento all’articolo 38, Dl 19/2024, su tutte le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Entro 24 ore dall’invio della comunicazione preventiva, viene generata una “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione” recante il credito d’imposta richiesto.
Nei 5 giorni successivi, il GSE effettua i controlli formali di corretto caricamento dei dati e di completezza dei documenti e delle dichiarazioni, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili:
• in caso di completezza documentale, viene generata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”;
• in caso di carenza documentale, viene trasmessa all’indirizzo e-mail del referente la “Notifica di integrazione”, con le indicazioni delle integrazioni da produrre entro ulteriori 10 giorni dalla ricezione della notifica.
Negli ulteriori 5 giorni dalla ricezione delle integrazioni:
• in caso di documentazione completa, viene rilasciata la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”;
• in caso di mancato riscontro o di documentazione incompleta, viene rilasciata la “Ricevuta di mancato accoglimento della richiesta di prenotazione”.
Verifiche documentali e controlli in situ, in particolare sulla sussistenza dei requisiti tecnici e dei criteri di accesso, nonché della congruenza dei risparmi energetici certificati ex ante ed ex post, saranno svolti dal Gse, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto attuativo, «a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva …omissis. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell’ambito delle convenzioni stipulate dal Gse con il Ministero e l’Agenzia delle entrate».
Il diagramma di flusso di figura 5 sintetizza l’intero processo di gestione della comunicazione preventiva:

Figura 5 - Fonte: “Guida all’utilizzo del portale TR5” del Gse
L’invio della comunicazione preventiva è sempre consentito, anche a esaurimento risorse: tuttavia la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione” sarà trasmessa solo in caso di nuova disponibilità di risorse, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di parziale disponibilità di risorse, la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione” indica l’importo del credito richiesto, l’importo del credito prenotato nei limiti della eventuale disponibilità e l’importo del credito spettante in caso di eventuale nuova disponibilità di risorse.Col perfezionamento della fase di trasmissione della comunicazione preventiva, l’impresa prenota la quota di risorse disponibili corrispondenti al credito richiesto.Tuttavia, la prenotazione, per essere mantenuta, deve essere confermata con l’impegno giuridico ed economico all’effettuazione degli investimenti: entro 30 giorni dalla “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione” o dalla comunicazione di nuova disponibilità di risorse, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione contenente gli estremi delle fatture.


