I sistemi di geolocalizzazione devono essere installati sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi entro il 30 giugno 2026. Questa dotazione è un requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo gestori ambientali, categoria 5. L’inadempienza da parte delle imprese coinvolte determina, a partire dal 1° luglio, la cancellazione d’ufficio dall’Albo.

Questo è quanto si ricava dal combinato disposto di due atti del Comitato nazionale dell’Albo gestori: la delibera numero 1 del 24 marzo 2026 e la circolare numero 2 del 24 marzo 2026. La prima prende le mosse dal sistema Rentri (Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti) poiché il relativo regolamento - Dm 59/2023 -, all’articolo 16, prevede l’obbligo di installazione di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie presenti sul mercato, per chi trasporta rifiuti speciali pericolosi ed è iscritto in categoria 5 dell’Albo.

Il termine del 30 giugno è frutto di una proroga che si radica nell’articolo 13, comma 5-quinquies della legge 26/2026 (Milleproroghe). Ora la delibera (in vigore dal 2 aprile) e la circolare dell’Albo rendono concreto l’adempimento e lo attualizzano.

Idoneità e mezzi esenti

Il requisito di idoneità tecnica è attestato dal legale rappresentante dell’impresa con la sottoscrizione dell’istanza telematica inviata all’Albo entro la scadenza del 30 giugno.

Nonostante l’abrogazione della precedente delibera 3/2024, le istanze in conformità con quanto prescritto dal testo e inviate dal 1º luglio 2025 fino al 2 aprile 2026 sono «correttamente acquisite» dalle sezioni dell’Albo e sono oggetto di iter istruttorio. Sono fatti salvi anche i provvedimenti adottati in base a quanto previsto dalla delibera abrogata.

Dall’obbligo sono esclusi, invece, i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

Imprese con più veicoli

La circolare 2/2026 (che abroga la circolare 2/2025) sottolinea che l’impresa che dispone di un parco veicolare composto da più autoveicoli adempie, attestando la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche inviando più istanze distinte per ogni autoveicolo che trasporta rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, potranno essere reiscritti i veicoli cancellati (poiché privi dei sistemi richiesti) attraverso l’invio di un’apposita istanza telematica, sempre entro il 30 giugno 2026, da parte dell’impresa.

Cancellazione dall’Albo

I veicoli che non saranno adeguati alle richieste della delibera 1/2026 a partire dal 1° luglio 2026, limitatamente alla categoria 5, saranno cancellati d’ufficio dalle sezioni dell’Albo.

Laddove la cancellazione comprometta il raggiungimento dell’idoneità tecnica, le sezioni dell’Albo avvieranno un procedimento disciplinare ad hoc per la sospensione o per la cancellazione.

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