La regola base per la contabilizzazione delle fusioni per i soggetti Oic adopter (ma non invece dei soggetti Ifrs adopter) è la continuità dei valori contabili; ai sensi dell’art. 2504 bis del codice civile, nel primo bilancio successivo alla fusione (ma sarebbe meglio dire, nella situazione contabile di apertura post-fusione) «le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima».
Lo stesso articolo prevede, però, un...


