Con l’articolo 4 del Dlgs 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto, la transazione fiscale è estesa ai crediti tributari di cui sono titolari Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Viene meno un’asimmetria fondata sulle sole modalità di amministrazione del tributo, ma restano aperti l’individuazione dell’organo competente a deliberare e il regime delle procedure pendenti.

Articolo 4, Dlgs 7 agosto 2026, n. 147

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 del Dlgs 7 agosto 2026, n. 147, ed entrata in vigore il giorno successivo, l’articolo 4 ha esteso la transazione fiscale ai crediti tributari di cui sono titolari le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane – designati dalle nuove disposizioni ora come «enti pubblici territoriali», ora con la formula «regioni ed enti locali» – e ciò indipendentemente dal soggetto che li amministra. Ne risultano attratti all’istituto ...

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