Da settembre si ripropone il problema della ripresa delle dilazioni sospese. Sempre in virtù del Cura Italia, tutte le rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 possono non essere versate. Nel contempo però la legge stabilisce che le rate non pagate devono essere corrisposte, in linea di principio, entro il mese di settembre. Al riguardo, va ricordato che sia per le dilazioni pendenti all’8 marzo scorso sia per le istanze presentate entro la fine del 2021 la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata da 5 a 10 rate non pagate. Considerato che le rate sospese sono 18 – da marzo 2020 a agosto 2021 – se non si provvede a pagare il dovuto entro il mese prossimo il debitore è tecnicamente decaduto dal piano di rientro. Le Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, confermano che il contribuente potrebbe pagare non l’intero importo delle quote maturate ma un ammontare di rate tale da rimanere al di sotto della soglia di decadenza di legge. Per fare un esempio, supponendo che il debitore non abbia corrisposto nessuna della 18 rate sospese, questo significa in concreto che questi potrà limitarsi a versare un importo corrispondente a 9 rate. In tal modo potrà proseguire nei versamenti mensili a partire, si ritiene, da ottobre, conservando così la rateazione originaria.
Non è difficile però osservare che anche il pagamento delle 9 rate in un’unica soluzione potrebbe rivelarsi proibitivo. Una soluzione legislativa ragionevole potrebbe essere quella di rimodulare il piano di rientro, allungandolo per un numero di rate pari a quelle sospese.
Sempre in tema di rateazione, si ricorda che la normativa emergenziale – decreto Ristori – offre una possibilità di uscita per tutti coloro che hanno dilazioni pregresse scadute da tempo. Infatti, con istanza da presentarsi entro la fine del 2021 l’interessato può richiedere una nuova dilazione, senza dover versare le quote scadute al fine di accedere ad essa, fruendo comunque della condizione di decadenza delle 10 rate non versate. Ulteriore beneficio per le domande che si presentano entro fine anno è l’elevazione del limite di debito oltre il quale occorre documentare lo stato di difficoltà da 60.000 a 100.000 euro. Entro tale soglia, il debitore è libero di scegliere la durata della rateazione, entro il limite delle 72 rate mensili.
La normativa a regime consente invece di chiedere la dilazione a chi abbia ricevuto una cartella o un atto di accertamento scaduto da tempo, mai rateizzato prima. I debitori che, trovandosi in tale situazione, hanno finora beneficiato del blocco delle operazioni di recupero coattivo possono prevenire la ripresa delle attività presentando quanto prima una istanza di dilazione.

