Sul piano tributario, l’assenza di un mercato trasparente e la difficoltà di individuare operazioni realmente comparabili impediscono, in concreto, di assimilare automaticamente la valutazione del diritto alle prestazioni sportive a quella di beni per i quali esistono quotazioni o prezzi facilmente osservabili.
Eventuali contestazioni quindi dovrebbero essere sostenute da elementi ulteriori rispetto alla semplice divergenza tra il valore attribuito dalle parti e quello successivamente ritenuto congruo dall’amministrazione.
Inoltre, operazioni formalmente autonome ma strettamente collegate possono essere valutate unitariamente quando la loro combinazione produce effetti economici o fiscali difficilmente spiegabili alla luce di autonome ragioni imprenditoriali.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la peculiarità del settore impone cautela: l’acquisto o la cessione di un calciatore risponde frequentemente a valutazioni sportive, tecniche e strategiche che non sono immediatamente traducibili in parametri finanziari.
Queste difficoltà nella valutazione confermano l’importanza della ricostruzione delle modalità di determinazione di ciascun valore. La documentazione assume quindi rilevanza perché l’accertamento interviene normalmente a distanza di tempo, quando l’evoluzione successiva della carriera del calciatore può condizionare inevitabilmente il giudizio sull’operazione originaria. Un calciatore acquistato per una somma modesta può aumentare rapidamente di valore; un investimento molto rilevante può invece rivelarsi sportivamente fallimentare. Nessuno dei due risultati dimostra, isolatamente considerato, che la valutazione iniziale fosse irragionevole.
Per le operazioni economicamente significative sarebbe quindi opportuno conservare, già al momento della negoziazione, una documentazione capace di ricostruire gli elementi posti alla base della valutazione (caratteristiche sportive e contrattuali del calciatore, eventuali offerte ricevute, valutazioni tecniche disponibili, durata contratto, prospettive utilizzo, interesse manifestato da altre società, precedenti operazioni comparabili, ecc)
Nelle transazioni tra soggetti collegati sarebbe opportuno formalizzare anche le ragioni per le quali l’operazione risponde all’interesse della singola società, i criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo e le motivazioni dell’eventuale presenza o assenza di clausole di futura rivendita, bonus, percentuali sulla plusvalenza o altri meccanismi di aggiustamento del prezzo.
In conclusione, non si tratta di attribuire ai trasferimenti dei calciatori una disciplina tipo transfer pricing, ma poter rendere verificabile ex post il processo attraverso il quale le parti sono arrivate a determinate condizioni economiche.
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