Per formare e/o PerFormare. Il gioco di parole richiama una questione centrale del dibattito sul tema delle specializzazioni dei dottori commercialisti: servono a formare professionisti con competenze più profonde “and ed or” a performare, cioè a misurare, certificare e valorizzare competenze già acquisite spostando l’orientamento sul mercato, sul business e sul valore aggiunto? Il giovane commercialista non si specializza solo per vanità accademica, ma, soprattutto, per performare meglio, per dare risposte sempre più qualificate alle imprese, per essere competitivo in mercati complessi e, non da ultimo, per incrementare la redditività del proprio studio. Vorremmo però sollevare un dubbio: la specializzazione, così come intesa oggi, serve davvero a elevare le competenze del professionista, o rischia di trasformarsi nell’ennesimo percorso burocratico obbligatorio? È questa la critica storica dell’Ungdcec affrontata in più occasioni, contro l’obbligo “scolastico” fine a se stesso, e la cui posizione è ferma, coerente e fortemente orientata alla tutela dei professionisti all’inizio della propria carriera: «per i giovani commercialisti la specializzazione non deve essere un vincolo o una frammentazione dell’Albo, ma un volano di attrattività e un marchio di eccellenza». Senza partire da posizione ataviche, che nel corso degli anni sono state integrate ed evolute, si fa presente che a partire dal biennio 2022-2023 il dibattito è stato sviluppato prevalentemente nei lavori congressuali, nei comunicati stampa, negli approfondimenti della fondazione Centro studi e nella rivista Labirinto. L’attenzione dell’Unione è rivolta alla trasformazione della figura del commercialista, sempre meno identificabile come mero consulente fiscale e sempre più chiamato a svolgere attività ad elevato contenuto specialistico: crisi d’impresa, sostenibilità, finanza aziendale, innovazione, governance, controllo interno e digitalizzazione; così come la consulenza del lavoro, una delle specializzazioni storicamente esercitate dai commercialisti che costituisce una competenza consolidata della categoria e che la riforma dell’ordinamento deve valorizzare senza creare sovrapposizioni o limitazioni non giustificate.
Nel percorso di riforma dell’ordinamento, dove l’Unione ha partecipato in più sedute alla consultazione inviando proprie osservazioni, si è evidenziato come la sua revisione possa incidere profondamente sulla professione, richiamando espressamente l’introduzione delle specializzazioni tra gli elementi qualificanti della riforma. L’Unione ne condivide le esigenze ed i motivi e vede di buon occhio questo richiamo nella riforma per garantire qualità e rigore scientifico, per difendere il perimetro di competenza della categoria, per creare attrattività tra i giovani e aggregazione e non ultimo per fare si che il mercato possa individuare il profilo più adatto alle esigenze; tutto questo senza che la specializzazione diventi un’esclusiva. Allo stesso tempo però l’Unione ritiene ci siano ancora dei miglioramenti da porre in essere. Per esempio la rigidità dei percorsi formativi standardizzati che lo schema proposto indica, in particolare l’idea di fissare un monte ore fisso e identico per qualsiasi disciplina: «Ci sono alcune specializzazioni per cui risultano adeguate 200 ore di formazione per ottenere il titolo di specialista, mentre ci sono altre specializzazioni per cui il suddetto parametro potrebbe risultare inadeguato e, quindi, eccessivo [...] la quantificazione delle ore di formazione debba essere demandata ai regolamenti, adeguandola al tipo di specializzazione».
La linea sindacale si focalizza su un concetto chiaro: la specializzazione è l’unica difesa contro l’automazione dei servizi contabili di base. In questa prospettiva, la riforma dell’ordinamento professionale costituisce l’occasione per costruire un modello moderno di professione, capace di coniugare multidisciplinarietà, alta formazione e riconoscimento delle competenze specialistiche. Al tempo stesso, l’Unione evidenzia una condizione imprescindibile: no a barriere temporali (anzianità di iscrizione); la competenza specialistica si valuta sui percorsi formativi e sull’esperienza sul campo, non sugli anni di possesso del timbro. Le specializzazioni non devono determinare una frammentazione dell’Albo né limitare l’esercizio delle competenze già riconosciute ai commercialisti dalla normativa vigente ma rappresentare un sistema di certificazione delle competenze. Se saranno strutturate male, serviranno solo a “formare” sulla carta una platea di professionisti imbrigliati in nuovi registri; se saranno strutturate bene, permetteranno ai giovani commercialisti di “performare” e rilanciare l’attrattività della professione.
*consigliere di giunta Ungdcec
**componente del Cda della fondazione Centro studi dell’Ungdcec

