Il documento sull’attestazione dei piani di risanamento si occupa anche della rilevanza dei flussi gestionali generati dalla continuità aziendale.
Il peso dell’attestazione cresce alla luce dell’approvazione dell’emendamento al Dl 125/2020 che permette al tribunale di omologare la transazione anche senza l’ok del Fisco.
In tema di flussi gestionali il documento suggerisce alcune considerazioni.
1 L’attestatore deve esprimere un giudizio di convenienza della transazione fiscale rispetto alla liquidazione e a tal fine, per determinare il soddisfacimento del Fisco discendente dal piano di risanamento, deve considerare i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale, che vanno invece esclusi dal calcolo delle somme che l’Erario riceverebbe in caso di liquidazione dell’impresa debitrice; ciò per il semplice motivo che tali flussi vengono prodotti solo se l’attività aziendale prosegue e non anche nell’alternativa ipotesi della liquidazione. Sebbene il concetto sia chiaro, il principio è scritto come se ne escludesse il computo con riguardo non solo a quest’ultima ipotesi, ma anche a quella della continuazione dell’attività.
2 Con la circolare 16/2018, l’agenzia delle Entrate aveva sostenuto il contrario, ritenendo tali flussi endogeni e non esogeni ed escludendone la natura di «nuova finanza». V’è però da dire, all’opposto di quel che il richiamo della predetta circolare potrebbe indurre a ritenere, che l’agenzia delle Entrate ha rettificato il tiro, avendo riconosciuto, con un successivo documento, che tali flussi, pur non costituendo “nuova finanza”, non vanno «computati nel calcolo della consistenza del patrimonio esistente alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo» su cui l’attestatore deve fondare la stima del soddisfacimento del Fisco in caso di liquidazione, da confrontare con quello previsto dal piano.
3 La convenienza della proposta di transazione fiscale per l’Erario non dipende solo da quel che grazie a essa il Fisco può ricevere in più rispetto alla somma che alternativamente riceverebbe mediante la liquidazione dell’impresa, ma anche dagli oneri che grazie a tale proposta può evitare di sostenere, come, ad esempio, quelli derivanti dal ricorso agli ammortizzatori sociali conseguente alla cessazione dell’attività aziendale.
L’attestazione della convenienza della proposta di transazione fiscale è essenziale nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, perché il citato articolo 182-ter richiede espressamente all’attestatore di valutare la convenienza del trattamento proposto al Fisco «rispetto alle alternative concretamente possibili» e, sebbene in presenza di una diversa formulazione della norma, è certamente utile anche nel concordato preventivo, allo scopo di fornire all’agenzia delle Entrate un’informazione rilevante ai fini del voto. Pertanto, anche se il documento non lo prevede, l’attestatore non dovrebbe esimersi dall’esprimere il proprio giudizio sulla convenienza della transazione fiscale considerando anche i maggiori oneri che alternativamente si manifesterebbero per lo Stato e possono essere invece evitati mediante il risanamento proposto.

