Diritto

Valida la notifica ritirata dalla moglie consegnata presso la casa del marito (sede dell’azienda)

Per la Cassazione il rapporto di parentela si scinde solo con il divorzio

di Federica Micardi

È valida la notifica fatta alla moglie del legale rappresentante della società in fallimento; e non è rilevante che la coppia sia legalmente separata perché è solamente con il divorzio che viene scisso il legame di parentela . Lo ribadisce la Cassazione nell' ordinanza 11228 del 28 aprile.
Il caso riguardava la dichiarazione di fallimento di una società, e tra i motivi del ricorso in Cassazione c'è proprio il fatto che gli atti sono stati notificati alla moglie separata del ricorrente che si era qualificata quale addetta alla ricezione degli atti. Va detto che il tentativo di inviare gli atti alla pec della società non era andato a buon fine.
Secondo il ricorrente è stato violato l'articolo 15 della legge fallimentare perché nel caso di specie non era applicabile l'articolo 145 del Codice di procedura civile, e quindi era lui l'unico soggetto legittimato a ritirare l'atto presso la sede della società.
Secondo la Cassazione si tratta di un motivo infondato posto che la notifica del ricorso per fallimento alla società è stata eseguita proprio nella sede della società (che nel caso di specie coincide con l’abitazione del ricorrente) e consegnata nelle mani di una persona che si era qualificata come addetta alla ricezione.
Inoltre la Cassazione ricorda che il rapporto di coniugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non rileva quindi che i coniugi siano legalmente separati, ma è necessario che siano divorziati.
La Suprema corte sottolinea che il ricorrente dovrebbe dimostrare il fatto che la moglie separata si trovava solo occasionalmente a casa sua, sede della società, occasionalità che non viene provata dal fatto che la moglie separata risiede in una diversa abitazione.

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