Se si tiene conto del fatto che le riserve distribuite da società estere sono già al netto delle imposte pagate dalla società sul proprio reddito, emerge chiaramente quanto sia penalizzante, nel regime attuale, la tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa. Supponendo che il dividendo di 1.000 sia prelevato da riserve formate con utili (1.250) che abbiano già scontato, nello Stato estero, l’imposta sulle società nella misura del 25% (250) e che il dividendo sia soggetto ad una ritenuta estera del 15%, le imposte complessivamente pagate dalla società estera e dal socio italiano sul reddito lordo della società ammontano a 621 (250+150 + 850 x 26%) nel caso di utile tassato in Italia sul netto frontiera e 660 (250+150+260) nel caso di utile tassato senza intermediario, incidendo complessivamente nella misura del 49,68% e 52,8% sul reddito lordo prodotto dalla società (da 5 a 8 punti percentuali in più della tassazione che grava sui redditi, percepiti dal socio, prodotti da una società italiana).
Ciò che maggiormente colpisce è che esiste nel nostro ordinamento un sistema che consente di neutralizzare l’effetto distorsivo sopra descritto, ma è applicabile, a certe condizioni, solo agli utili provenienti da partecipazioni di controllo in società localizzate in paradisi fiscali.
Gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata concorrono, senza abbattimenti, alla formazione del reddito complessivo da indicare in dichiarazione a meno che non siano già stati tassati per trasparenza nell’esercizio di produzione, in base alla disciplina Cfc (controlled foreign companies) di cui all’articolo 167 del Testo unico o sia dimostrabile l’esimente che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. La tassazione integrale però produce un effetto di doppia imposizione economica ogni qual volta la società estera, sia soggetta ad imposte sui redditi anche se a tassi effettivi inferiori alla norma.
Per ovviare all’inconveniente, l’articolo 47, comma 4 del testo unico attribuisce ai soci di controllo di queste entità estere un credito d’imposta cosiddetto «indiretto» che si aggiunge al tax credit sulle imposte pagate all’estero. Il credito indiretto spetta ove il contribuente abbia fornito la dimostrazione che la società estera che svolge un’attività economica effettiva mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (articolo 167, comma 4, lettera a). Per effetto del richiamo all’articolo 167 del testo unico, la nozione di controllo comprende non soltanto quello esercitato per mezzo dei diritti di voto o di una «influenza dominante», ma anche il possesso, anche indiretto, di un diritto agli utili in misura superiore al 50%. Inoltre, il controllo può essere esercitato direttamente o mediante società controllate, fiduciarie o persone interposte.
Il credito d’imposta indiretto è pari alle imposte pagate all’estero dalla società localizzata nel Paese a fiscalità privilegiata durante il periodo di possesso della partecipazione. Spetta in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Il credito d’imposta indiretto si aggiunge agli utili imponibili (al 100%) e si scomputa dall’imposta (si veda in dettaglio la circolare 35/E del 2016, par. 3.5). Si produce così un duplice effetto: da un lato si neutralizza completamente la doppia imposizione economica e dall’altro – attraverso il concorso del dividendo alla formazione del reddito complessivo imponibile – si neutralizzano gli effetti del comma 10 dell’articolo 165, consentendo di beneficiare del tax credit sull’intero ammontare della ritenuta estera sui dividendi operata all’estero (nei limiti, ovviamente, previsti dagli eventuali trattati contro le doppie imposizioni). Con questo sistema, l’incidenza delle imposte complessivamente pagate dalla società (sui redditi propri) e dal socio (sotto forma di ritenuta estera e di imposta italiana) sul reddito complessivamente prodotto dalla società estera sarà sempre pari all’aliquota Irpef del socio incrementata delle addizionali, come dovrebbe essere in un sistema non discriminatorio.
Ci si domanda quindi perché la legge non consenta alle persone fisiche non imprenditori residenti in Italia che siano soci di entità residenti in Paesi a fiscalità ordinaria di beneficiare di un regime analogo a quello ammesso a favore dei soci di controllo di entità localizzate in paradisi fiscali.

