La mancata informazione del contribuente sulle ragioni che giustificano la verifica in azienda non determina l’inutilizzabilità in accertamento dei dati così acquisiti. La precisazione arriva dall’ordinanza 41903.

Il problema riguarda la portata della prescrizione contenuta nell’articolo 12, legge 212/2000. In forza di questa, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, il contribuente deve essere informato dei motivi che l’hanno determinata e dell’oggetto della stessa. Si è posto pertanto il problema di stabilire quali siano le conseguenze della mancata informativa alla parte. Al riguardo, la Cassazione ha escluso effetti sulla validità dell’accertamento successivo fondato su di essa. Tanto, in ragione di una pluralità di considerazioni. In primo luogo, la disposizione non è assistita da una sanzione di nullità espressa. Inoltre, secondo il consolidato orientamento dei giudici di vertice, non esiste un principio generale di inutilizzabilità dei dati irritualmente acquisiti, salvo che non si sia consumata la violazione di precetti costituzionali (come l’inviolabilità del domicilio).

Né può invocarsi sul punto il diritto al contraddittorio preventivo. In primo luogo, perché, secondo le Sezioni Unite (n. 24823/2015), non è configurabile nell’ordinamento interno il diritto generalizzato al contatto preliminare tra Fisco e contribuente.

Inoltre, anche nell’ambito della materia armonizzata (Iva), l’ istituto opera nella fase propriamente accertativa e non in quella di mera acquisizione dei documenti e notizie. Né può farsi richiamo dei principi di trasparenza ricavabili dalla legge 241/1990, poiché il procedimento tributario è in realtà una procedura speciale alla quale non possono applicarsi, de plano, le regole generali del procedimento amministrativo, se non in via residuale. La stessa disciplina dei vizi di nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo deve necessariamente coordinarsi con la normativa tributaria. Sotto questo profilo, le previsioni relative al procedimento tributario sono contenute, sul punto, nella legge 212/2000 che prevale sulla legge 241.

D’altro canto, osserva la Corte, le norme dello Statuto dei diritti del contribuente, pur rappresentando un importante punto di riferimento per l’interpretazione delle disposizioni di settore, non hanno rango di disposizioni costituzionali, trattandosi di una legge ordinaria.

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