16 marzo

Versamento contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento contributi Inps.

Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente, i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata e i pescatori autonomi.

Scade oggi il termine per:

- il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti per il periodo di paga di competenza del mese precedente;

- il versamento del contributo dovuto dai committenti alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati, a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie;

- il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese precedente da parte dei pescatori autonomi (codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi).

I contributi vanno versati con il modello F24.

Con la Circolare Inps 3 febbraio 2026, n. 8, vengono fornite le aliquote contributive per il 2026 per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps:

- 35,03% per i collaboratori e per i titolari di dottorato di ricerca, assegno o borsa di studio non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, senza altra forma di previdenza obbligatoria;

- 33,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, per i venditori porta a porta, i lavoratori occasionali autonomi e gli associati in partecipazione;

- 25% per i collaboratori sportivi non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 26,07% per i professionisti titolari di partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 26,03% per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;

- 24% per i soggetti pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

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