16 marzo
Versamento contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento contributi Inps.
Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente, i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata e i pescatori autonomi.
Scade oggi il termine per:
- il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti per il periodo di paga di competenza del mese precedente;
- il versamento del contributo dovuto dai committenti alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati, a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie;
- il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese precedente da parte dei pescatori autonomi (codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi).
I contributi vanno versati con il modello F24.
Con la Circolare Inps 3 febbraio 2026, n. 8, vengono fornite le aliquote contributive per il 2026 per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps:
- 35,03% per i collaboratori e per i titolari di dottorato di ricerca, assegno o borsa di studio non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, senza altra forma di previdenza obbligatoria;
- 33,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, per i venditori porta a porta, i lavoratori occasionali autonomi e gli associati in partecipazione;
- 25% per i collaboratori sportivi non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 26,07% per i professionisti titolari di partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 26,03% per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 24% per i soggetti pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.
Mensile
INPS, CIR del 29-01-2024, n. 24
L del 08-08-1995, n. 335 - Articolo 1
INPS, CIR del 02-02-2010, n. 16
INPS, CIR del 02-02-2010, n. 16 - Allegato 1
INPS, CIR del 02-02-2010, n. 16 - Allegato 2
INPS, CIR del 09-02-2011, n. 30
INPS, CIR del 30-01-2025, n. 27


