16 marzo

Versamento della tassa sui libri sociali 2026

Scade oggi il termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.

Sone tenute le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili e le società in liquidazione.

Scade oggi il termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali pari a:

• 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a 516.456,90 euro;

• 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

La tassa è dovuta per i libri di cui all’articolo 2215 Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (articolo 2218 Codice civile), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

Sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (articolo 2421 Codice civile), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (Cm 22 ottobre 2001, n. 92/E, paragrafo 2).

Il versamento del tributo viene effettuato con modalità differenti a seconda del momento in cui avviene il pagamento:

- alla costituzione della società (per l’anno di inizio): tramite bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;

- dall’anno successivo a quello di costituzione: tramite modello F24, codice tributo 7085.

Il versamento può essere eseguito anche mediante compensazione ex articolo 17, Dlgs 241/1997, utilizzando crediti disponibili. In tal caso occorrerà utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate (non è ammesso l’utilizzo dell’home banking).

La prova dell’avvenuto versamento si rende necessaria per ottenere la vidimazione dei libri, ad opera del Registro delle Imprese o del Notaio incaricato.

La tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale (articolo 2215-bis del Codice civile), dei registri stessi, in quanto sussiste comunque il presupposto impositivo (Risposta Interpello, agenzia delle Entrate, 20 febbraio 2025, n. 42).

Annuale

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