16 marzo
Versamento della tassa sui libri sociali 2026
Scade oggi il termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.
Sone tenute le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili e le società in liquidazione.
Scade oggi il termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali pari a:
• 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a 516.456,90 euro;
• 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
La tassa è dovuta per i libri di cui all’articolo 2215 Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (articolo 2218 Codice civile), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
Sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (articolo 2421 Codice civile), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (Cm 22 ottobre 2001, n. 92/E, paragrafo 2).
Il versamento del tributo viene effettuato con modalità differenti a seconda del momento in cui avviene il pagamento:
- alla costituzione della società (per l’anno di inizio): tramite bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;
- dall’anno successivo a quello di costituzione: tramite modello F24, codice tributo 7085.
Il versamento può essere eseguito anche mediante compensazione ex articolo 17, Dlgs 241/1997, utilizzando crediti disponibili. In tal caso occorrerà utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate (non è ammesso l’utilizzo dell’home banking).
La prova dell’avvenuto versamento si rende necessaria per ottenere la vidimazione dei libri, ad opera del Registro delle Imprese o del Notaio incaricato.
La tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale (articolo 2215-bis del Codice civile), dei registri stessi, in quanto sussiste comunque il presupposto impositivo (Risposta Interpello, agenzia delle Entrate, 20 febbraio 2025, n. 42).
Annuale
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20
Min. Finanze, DECR del 31-03-2000 - Articolo 1
Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
Min. Finanze, DM del 28-12-1995 - Tariffa 1 23
DPR del 26-10-1972, n. 641 - Articolo 9
Agenzia Entrate, Risposte agli interpelli del 20-02-2025, n. 42


