Contribuenti Iva alla cassa per versare l’acconto per il 2020, in scadenza ordinaria lunedì 28 dicembre 2020. Ma per alcuni la scadenza può essere spostata al 16 marzo 2021: a norma della legge di conversione del Dl Ristori (approvata definitivamente dalla Camera e attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che assorbe l’articolo 2, del decreto – legge 30 novembre 2020, n. 157, cosiddetto decreto “ristori quater”), sono infatti sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

• ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

• ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso;

• ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Possono beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Beneficiano della sospensione anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dopo il30 novembre 2019.

La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto-legge 149/2020, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o al massimo in quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata entro il 16 marzo 2021.

La scadenza ordinaria

Per i contribuenti che non rientrano nelle ipotesi precedenti la scadenza resta lunedì 28 dicembre. Questi contribuenti possono determinare l’importo dovuto, scegliendo una delle tre soluzioni possibili, e cioè sulla base: del dato “storico” del 2019; dei dati presunti del 2020; della liquidazione al 20 dicembre 2020. Chi opta per una delle prime due deve versare l’88% dell’importo a debito preso a base per il calcolo. L’obbligo dell’acconto riguarda sia i contribuenti mensili sia i trimestrali. Di norma, la base più frequente per la determinazione dell’acconto è l’Iva del mese di dicembre o del quarto trimestre dell’anno precedente. Rimane fermo che nessun acconto è dovuto dai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020 o se l’importo è inferiore a 103,29 euro. La base di riferimento sullo “storico” dell’anno 2019 è:

• per i mensili del 2019, l’importo del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno 2019, più l’eventuale acconto versato entro il 27 dicembre 2019;

• per i trimestrali del 2019, l’importo del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale del 2019, più l’eventuale acconto versato entro il 27 dicembre 2019;

• per i trimestrali “particolari” del 2019, quali benzinai e autotrasportatori, l’importo del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare come quarto trimestre del 2019, più l’eventuale acconto versato entro il 27 dicembre 2019.

I contribuenti tenuti all’acconto Iva, anziché sulla base storica, cioè sul debito di riferimento dell’anno precedente, possono determinare l’acconto su base previsionale o sulla liquidazione delle operazioni fino al 20 dicembre, se il risultato comporta un minore versamento. Chi sceglie di determinare l’acconto sulla base della liquidazione delle operazioni fino al 20 dicembre 2020, deve versare il 100% dell’importo a debito che scaturisce dalla liquidazione. Sono comunque esonerati dall’acconto i contribuenti che, applicando il metodo delle operazioni effettuate nel periodo 1° - 20 dicembre dell’anno in corso, se mensili, o 1° ottobre - 20 dicembre dell’anno in corso, se trimestrali, chiudono a credito.

Riproduzione riservata Ⓒ