La cessione di beni virtuali utilizzabili all’interno di un videogioco costituisce una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva. E la base imponibile deve essere determinata esclusivamente sulla base del corrispettivo effettivamente pagato dall’utente, senza possibilità per l’amministrazione di sostituire tale valore con ricostruzioni presuntive o parametri esterni. Questo è il principio di diritto statuito dalla Corte Ue nella causa C-472/24, che riafferma la centralità del rapporto sinallagmatico...
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