01 dicembre
Web tax, versamento dell'imposta sui servizi digitali
Versamento dell'imposta sui servizi digitali.
Per le imprese di rilevanti dimensioni (almeno 750 milioni di fatturato).
Per le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro, scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali dovuta a titolo di acconto (aliquota pari al 3% dei ricavi imponibili derivanti dai servizi digitali).
I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono quelli derivanti da attività di:
a) veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti;
b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, ecc.) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
N.B. È previsto un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente da versare entro il 30 novembre. Il versamento del saldo va effettuato entro il 16 maggio dell’anno successivo.
La Rm 7 ottobre 2025, n. 55/E ha istituito il codice tributo 2703 per il pagamento dell’acconto. Il codice 2700 viene ridenominato per indicare che si utilizza per il saldo.
Se il pagamento viene effettuato da un rappresentante fiscale, nella sezione «Contribuente» del F24 va riportato il codice fiscale del soggetto passivo e, nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale del rappresentante fiscale; nel campo «Codice identificativo» si indica il valore «72».
I soggetti non residenti che non dispongono di un c/c italiano e che non possono utilizzare il modello F24, devono effettuare il pagamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato – Capo 8, Capitolo 1006 (codice Iban: IT62J0100003245BE00000002PV), causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo (2703 e 2700) e l’anno di riferimento.
In caso di ravvedimento, codici tributo: 2701 per gli interessi e 2702 per le sanzioni.
Annuale
Agenzia Entrate, RIS del 07-10-2025, n. 55/E
Agenzia Entrate, RIS del 01-03-2021, n. 14/E
Agenzia Entrate, PRV del 15-01-2021, n. 13185 - Articolo
L del 30-12-2018, n. 145 - Articolo 1.011


