Nel contesto attuale è sempre più diffusa l’esigenza di strutturare piani di welfare educativo fiscalmente efficienti, capaci di valorizzare il capitale umano. In questo ambito, la disciplina fiscale delle borse di studio nel welfare aziendale si presenta articolata e comprende l’esenzione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, ma anche rilevanti profili di rischio in caso di contestazione. Centrale è il requisito dell’offerta alla generalità o a categorie di dipendenti. In tale quadro emerge una nozione evolutiva di borsa di studio, articolata in tre ambiti: rimborsi di spese di istruzione (incluse dotazioni informatiche e alloggi), premi al merito basati su criteri selettivi di tipo safe harbor e interventi di istruzione o addestramento professionale, estesi anche a coaching, corsi abilitanti e percorsi di upskilling.
La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente
L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir stabilisce che non costituiscono reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione, anche prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e per borse di studio...


