1. In sintesi
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 264 dell’11 novembre il decreto 18 settembre 2024 del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, detta la disciplina per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica, di cui all’articolo 16-bis del Dl 124/2023. Il provvedimento definisce chi sono i soggetti beneficiari della misura, quali sono gli investimenti agevolabili, la misura dell’agevolazione e gli adempimenti necessari per l’ottenimento della stessa.
Istanze dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, con il modello di comunicazione allegato al provvedimento del 18 novembre scorso.
2. La Zes unica e la misura di aiuto
L’articolo 16-bis del Dl citato ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica agricola. “Zes” è l’acronimo della zona economica speciale per il Mezzogiorno che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Sono agevolabili gli investimenti, di importo non inferiore a 50mila euro, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Sono previsti alcuni limiti da rispettare; in particolare:
• gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento;
• il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Inoltre, sono previsti specifici limiti differenziati a seconda della categoria di impresa beneficiaria.
3. A chi spetta il credito
Il credito di imposta spetta a tre categorie di soggetti: le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; le imprese attive nel settore forestale; le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Ai fini dell’accesso alla misura è ininfluente la forma giuridica dell’impresa nonché il regime fiscale adottato. È invece obbligatorio che le imprese siano già operative o che si insedieranno nella Zes unica.
Restano, invece, escluse dagli aiuti le imprese che si trovano in particolari situazioni quali: le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione; le imprese in difficoltà; le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (Ue) 2022/2473.
4. La misura del credito e la procedura di accesso
Al fine di accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’agenzia delle Entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili. Il credito di imposta spetta in misura variabile a seconda del soggetto beneficiario e di particolari condizioni e può, in alcuni casi, arrivare anche al 100% dei costi ammissibili.
Tuttavia, l’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia e che tiene conto delle risorse a disposizione (40 milioni di euro per l’anno 2024) e dell’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori.
Inoltre, va ricordato che i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Eentrate. L’utilizzo è ammesso a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è comunicata la misura stessa del credito. Qualora l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150mila euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal Dlgs 159/2011 (verifiche antimafia).
5. Il modello di comunicazione
Con provedimento 418393 del 18 novembre l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni.
Il modello è composto dal frontespizio che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis, e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione rilasciata dal revisore legale.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene anche richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.


