La pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli affronta il tema dello scarto automatizzato della comunicazione Zes unica e del successivo diniego di riammissione in autotutela. Il Collegio afferma la giurisdizione tributaria e l’impugnabilità del diniego, ne rileva la nullità per difetto e incoerenza di motivazione, disapplica il provvedimento direttoriale nella parte in cui introduce un requisito non previsto dalla legge e riconosce la natura emendabile della domanda di accesso al credito, qualificandola come dichiarazione di scienza. La decisione assume rilievo sistemico per tutte le agevolazioni a procedura telematica con controlli automatizzati.
In materia di credito d’imposta Zes unica, presentare un’istanza di autotutela per la riammissione al credito - a seguito dello scarto ricevuto in via automatizzata sulla comunicazione Zes originaria di richiesta dell’agevolazione (c.d. “comunicazione ex ante”) - è un atto legittimo, e il provvedimento con il quale l’agenzia delle Entrate ha negato la riammissione in autotutela, regolarmente impugnata dalla società contribuente, incide direttamente su una posizione giuridica soggettiva di natura ...


