Le nuove regole sugli oneri di riscossione sono cogenti da subito. I Comuni e i privati riscossori sono dunque tenuti ad applicarle già dagli atti emessi dal primo gennaio 2020, anche in presenza di contratti di affidamento della gestione antecedenti la legge di Bilancio 2020.
Il Mef conferma dunque che il tetto massimo di aggio di 600 euro deve essere rispettato a partire dagli accertamenti esecutivi e dalle ingiunzioni fiscali emesse dall’inizio di quest’anno, senza che rilevino eventuali difformi accordi contrattuali pregressi. Ma le risposte del dipartimento delle Politiche fiscali evidenziano inoltre che l’intera riforma della legge di Bilancio non riguarda le Regioni, neppure con riferimento alle disposizioni in materia di ingiunzioni fiscali.
Una novità della riforma è rappresentata dalla determinazione degli oneri di riscossione, prima non espressamente disciplinati e variamente applicati nelle prassi locali.
Si stabilisce in particolare che il riscossore possa addebitare al contribuente un importo pari al 3% delle somme pretese, se il pagamento avviene entro 60 dalla scadenza del termine per ricorrere, con un massimo di 300 euro, ovvero del 6%, in caso di pagamento successivo a detto termine, con un massimo di 600 euro. Peraltro, trattandosi tecnicamente non di aggi ma, per l’appunto, di oneri di riscossione, il Mef conferma che gli stessi possono essere applicati anche in caso di riscossione coattiva svolta direttamente dall’ente locale, senza avvalersi dei privati incaricati.
Questa modifica riguarda la totalità degli atti esecutivi notificati a partire dal primo gennaio di quest’anno, sia accertamenti esecutivi che ingiunzioni fiscali conseguenti a precedenti atti di accertamento “ordinario”. Al contrario, nulla cambia se il Comune si avvale dell’agenzia delle Entrate – Riscossione, che invece applica l’aggio senza tetti di valore assoluto. È evidente che tale disparità di trattamento è irragionevole, oltre che difficilmente giustificabile se si assume che anche gli aggi di riscossione hanno comunque natura di refusione delle spese di recupero coattivo.
È interessante inoltre notare che il Mef rileva, a stretto rigore, correttamente che le Regioni sono estranee all’ambito di operatività dell’intera riforma, anche nella parte in cui la stessa disciplina la riscossione tramite ingiunzione fiscale. Ne consegue che, da quest’anno, vi sarà una ingiunzione a doppia via: le ingiunzioni comunali, redatte secondo i nuovi criteri e poteri, e le ingiunzioni regionali, ricadenti nella normativa pregressa. In assenza di una disciplina sugli aggi delle riscossioni regionali effettuate in base a ingiunzioni, è dubbio che lo stesso possa essere in concreto applicato. Ciò perché, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta, la stessa necessita di una espressa autorizzazione legislativa.
Va ulteriormente ricordato che la novella prevede l’addebito di spese ulteriori di riscossione, compresi gli oneri legali, in conformità a quanto disposto in un decreto del Mef di futura emanazione. Nelle more, possono essere addebitati solo i costi determinati secondo le regole dell’Ader.
Sempre restando in tema di riscossione coattiva, è importante da ultimo segnalare che i Comuni sono autorizzati all’accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria. Questo significa conoscere gli istituti di credito con cui ha rapporti il debitore e quindi agevolare la notifica degli atti di pignoramento presso terzi.

